Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25679 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.27/10/2017),  n. 25679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24717-2016 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ILARIA NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 742/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il contribuente impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per l’anno 2006, lamentando il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c-bis e art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con un secondo motivo la violazione degli artt. 2400,2402,2403,2403 bis, 2404,2405 e 2407 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con un terzo motivo, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussone tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e con un quarto motivo, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avrebbero ritenuto che fosse mancata la prova dell’insussistenza del presupposto Irap, in particolare, secondo le norme di cui alla rubrica (art. 50 comma 1 lettera c bis TUIR), laddove, i compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco e revisore sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente (quindi, non presuppongono la sussistenza di un’autonoma organizzazione), nè l’attività di commercialista con studio (soggetta a Irap) poteva influenzare la distinta e non connessa attività di sindaco, che essendo soggetta ai poteri e doveri di cui agli artt. 2400 c.c. e ss che richiedono lo svolgimento di attività personali non delegabili per le quali il sindaco è direttamente responsabile nei confronti della società e di terzi, non presuppone in alcun modo la necessità di un’autonoma organizzazione, nè il fatto che alcune delle società avessero sede nel medesimo immobile dove il contribuente aveva il proprio studio, implicava che la sede fosse nello studio dello stesso, quindi, scorrettamente i giudici d’appello avevano ritenuto che il ricorrente non avesse provato l’assenza di un’autonoma organizzazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L’articolata censura è fondata, in quanto, gli assunti del ricorrente, si pongono in continuità con i principi regolativi della materia compendiati da Cass. n. 4246 e n. 22138 del 2016, ma anche da Cass. nn. 7377, 11474, 16372 del 2017: nel senso che il commercialista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perchè è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nelle specie in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per sè il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza. Già con Cass. 09/05/2007, n. 10594, Cass. 19/07/2011, n. 15803 e Cass.05/03/2012, n.3434 si è chiarito -riguardo a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – che non sia soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purchè risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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