Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25679 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25679 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 8012/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
Merello Gisella, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Giambattista Vico n.

22,

rappresentata e difesa

dall’Avv. Salvatore Mileto, giusta delega a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/11/2013

avverso la sentenza n. 17/10/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 25
gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 settembre 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. dello Stato Mario Capolupo, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Michele Porcari, per delega dell’Avv.
Salvatore Mileto, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 17/10/07, depositata il 25
gennaio 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava la
decisione n. 37/05/05 della Commissione Tributaria
Provinciale di Imperia, la quale aveva accolto il
distinto ricorso proposto dalla contribuente Merello
Gisella, coerede con Pasqualini Alice del

de culus

Merello Ezio, avverso l’avviso di liquidazione n.
00/00908/000013/001; col quale avviso, l’Ufficio
recuperava all’imposta di successione somme per spese
mediche sostenute a favore del

de culus;

oltreché,

venivano recuperati ad imponibile terreni agricoli
ereditati dalla sola contribuente Merello Gisella; in

2

Ernestino Bruschetta;

effetti, nonostante il possesso in capo a Merello
Gisella delle condizioni personali di esenzione
dall’imposta di successione richieste dall’art. 14 1.
15 dicembre 1998, n. 441, l’Ufficio riteneva che i
terreni agricoli in parola non potessero lo stesso
esser esclusi dall’attivo ereditario

ex artt. 9, coma

Al contrario CTR riteneva, dopo aver ribadita la
statuizione per cui le somme per le spese mediche
sostenute a favore del

de culus

andavano detratte

dall’imponibile ereditario, che i terreni agricoli
“toccati in eredità solo alla contribuente coerede la
quale era in possesso dei requisiti” richiesti
dall’art.

14

1.

n.

441

cit.

per

l’esenzione

dall’imposta di successione, dovessero escludersi
dall’imponibile ereditario a’ sensi degli artt. 9,
comma 1;. 12, lett. i) d.lgs. n. 346 cit.
Contro la sentenza della CTR, ma con solo riguardo la
decisione di esclusione dall’imponibile ereditario dei
terreni agricoli, l’Agenzia delle Entrate proponeva
ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art.
12, comma l, lett. i), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
(nella formulazione originaria in vigore fino alle
modifiche apportate dall’art. 69, comma l, lett. f)),

3

1; 12, lett. i), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,.

legge

21

all’art.

novembre
14

1.

formulazione

in

dicembre

15

2000,

342),

dicembre

vigore

2000)”;

n.

dal

questo

1998,
6

con
n.

gennaio
perché,

riferimento
441
1999
a

(nella
al

31

giudizio

dell’Ufficio, l’esenzione di cui all’art. 14 1. n. 441
cit., avendo un carattere “soggettivo”, non poteva

previste dall’art. 12, lett. i), d.lgs. n. 346 cit.; e,
da ciò, la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art.
9, comma l, d.lgs. n. 346 cit.; la quale ultima
disposizione, escludeva dall’attivo ereditario
unicamente i beni e diritti che il ridetto art. 12,
lett. i), appunto, esentava dall’imposta. Il quesito
era difatti: “se, l’art.12, comma 1, lett. i), d.lgs.
31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui dispone che
non concorrono a formare l’attivo ereditario «nonché
ogni altro bene e diritto, dichiarati esenti
dall’imposta da norme di legge>>, possa interpretarsi,
come afferma la CTR, nel senso che non concorrono a
formare l’attivo ereditario, i diritti relativi a fondi
rustici oggetto di successione che l’art. 14, comma
1,1. n. 441 del 1998 dichiara esenti dall’imposta sulle
successioni, e conseguentemente se sia legittimo
l’operato dell’Ufficio che, in relazione alla denuncia
di successione presentata 1’8.8.2000 da Merello Gisella
e Pasqualini Alice, non ha escluso dall’attivo
ereditario il valore di 5 cespiti immobiliari aventi
natura di fondi rustici, di cui la sola Merello Gisella
chiedeva applicarsi l’agevolazione per gli imprenditori

4

farsi rientrare tra le esenzioni d’imposta “oggettive”

agricoli di cui all’art. 14 1. 441/98 che dispone
l’esenzione d’imposta, in quanto non riconducibili
nelle ipotesi di beni che non concorrono a formare
l’attivo ereditario individuati all’art. 12, comma 1,
lett. i), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346″.
Il motivo è fondato.

spiegato dalla concorde dottrina, che le esenzioni
stabilite all’art. 12 d.lgs. n. 346 cit. hanno tutte
natura “oggettiva”. La disposizione, cioè, esclude
dall’imposta solo taluni beni e diritti a prescindere
dalle qualità personali di ciascuno. Diversamente,
invece, l’esenzione di cui all’art. 14 l. n. 441 cit. è
meramente personale. Ed in tale direzione deve essere
restrittivamente interpretato l’art. 12, lett. i),
d.lgs. n. 346 cit. che, come noto, nel tentativo di
superare la storica incertezza insorta in precedenza,
per cui non era affatto sicuro che fossero esenti da
imposta altri diritti o beni equiparabili ai titoli di
Stato, si è semplicemente limitato a chiarire che
l’esenzione vale per ogni titolo o bene o diritto di
provenienza statale. Cosicché le esenzioni personali,
come quella in discorso, che non rientrano in quelle
dell’art. 12 d.lgs. n. 346 cit., non essendo tra quelle
prese in considerazione dall’art. 9, comma l, d.lgs. n.
346 cit., debbono entrare a far parte dell’imponibile;
salva, ovviamente, l’eventuale esenzione “soggettiva”
dall’imposta di successione a favore del coerede cui

5

Deve essere in effetti osservato, siccome del resto

:sENTE DA TN
,196
Al SENSI DEL
TA3.
ALL
N.
5
N. 131

115ATRIBUVARIA
spetti e da attuarsi mediante “scorporo” dall’imposta
dovuta sull’imponibile ereditario netto.
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti,

ex

art. 384, comma 2, c.p.c. questa Corte deve decidere la
causa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo
della lite fiscale limitatamente al recupero ad

3. La complessiva reciproca soccombenza e la difficoltà
delle questioni appena trattate, inducono questa Corte
a compensare integralmente le spese processuali di ogni
fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo il merito, respinge il ricorso
della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n.
00/00908/000013/001 limitatamente al recupero ad
imponibile dei terreni agricoli; compensa le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 settembre 2013

imponibile dei terreni agricoli.

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