Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25679 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19300-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in SARNO, VIA ROMA 103,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE STRIANESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.U., M.M., M.A.,

M.G., rappresentati e difesi dagli avvocati GENNARO IMPROTA e LUCIA

MANCUSI;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), ITALTERRENO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.G., in proprio e quale rappresentante della s.a.s. Lo sfizio di G.G., C.G. e M.V., hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi contro la sentenza n. 34/2019 della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 14 gennaio 2019.

Resistono con controricorso M.U., M.M., M.A. e M.G., i quali chiedono di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

Rimangono intimati, senza svolgere attività difensive, il Condominio (OMISSIS), e la s.r.l. Italtirreno.

Il Condominio (OMISSIS), convenne davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la s.a.s. Lo sfizio di G.G., G.G., G.C. e V.M., quali proprietari ed usufruttuari dell’unità immobiliare adibita all’esercizio dell’attività di pizzeria e rosticceria, chiedendo la cessazione di tale attività, perchè contrastante col divieto posto dall’art. 28 del regolamento condominiale e comunque produttiva di immissioni pregiudizievoli. I convenuti domandarono in riconvenzionale il risarcimento dei danni da lucro cessante e chiamarono in garanzia la s.r.l. Italtirreno, loro dante causa. Per far valere l’infondatezza della pretesa del Condominio intervennero in giudizio altresì M.U. e S.S., proprietari di altre unità immobiliari comprese nell’edificio condominiale.

Il Tribunale di Nocera Inferiore accolse la domanda del Condominio attore.

La Corte d’appello di Salerno ha poi accolto in parte l’appello principale di G.G., in proprio e quale rappresentante della s.a.s. Lo sfizio di G.G. (oltre che l’appello incidentale di M.U. e degli eredi di S.S., M.M., M.A. e M.G.), negando che l’art. 28 del regolamento condominiale imponesse l’autorizzazione dell’assemblea per l’esercizio di attività commerciali nei locali-negozio siti al piano terra del febbricato. Per converso, i giudici di secondo grado hanno respinto l’appello principale sul punto del risarcimento dei danni lamentati da G.G. e dalla s.a.s. Lo sfizio in conseguenza delle interdizioni opposte dal Condominio all’uso degli immobili. A dire della Corte di Salerno, come sarebbe emerso dalle stesse difese dei convenuti, a seguito delle denunce del Condominio ai NAS ed alla ASL SA 1, era stata imposta alla s.a.s. Lo sfizio l’installazione di una canna fumaria a servizio della friggitrice, e quindi, con ordinanza sindacale 1 luglio 2003, n. 9, la sospensione dell’utilizzo della medesima friggitrice fino alla realizzazione di tale canna fumaria. Tali provvedimenti amministrativi, non impugnati, insieme al diniego della domanda di provvedimenti d’urgenza rivolta al medesimo Tribunale di Nocera Inferiore, si inserivano, perciò, secondo la Corte d’appello, nella sequenza causale impeditiva della prosecuzione dell’attività commerciale, che non poteva perciò ricondursi alla condotta colpevole del Condominio.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., sulla ingiustizia del danno, evidenziandosi la condotta imprudente e negligente del Condominio, la quale aveva portato alla chiusura del locale commerciale.

Anche il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., sulla ingiustizia del danno, pur scaturito da provvedimenti giudiziari o amministrativi non impugnati. I ricorrenti evidenziano come essi non avrebbero avuto motivo di opporsi alla ordinanza sindacale intimante l’installazione della canna fumaria, mentre doveva attribuirsi proprio alla condotta persecutoria del Condominio il diniego della domanda ex art. 700 c.p.c., rivolta al Tribunale.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del Condominio ed i danni lamentati dai ricorrenti.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 c.c., sulla errata valutazione delle allegazioni e della prova raccolta in merito ai danni subiti.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria pervenuta in data 20 ottobre 2020, e dunque senza osservare il termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

I quattro motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, risultano, ad avviso del collegio, inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La Corte d’appello di Salerno ha affermato che la chiusura del locale commerciale dove la s.a.s. Lo sfizio svolgeva l’attività di pizzeria e rosticceria, e le correlate perdite patrimoniali occorse, non fossero causalmente riferibili ad un comportamento non iure e contra ius, e perciò contrario al principio del neminem laedere, di cui all’art. 2043 c.c., imputabile al Condominio (OMISSIS). Nella sostanza, l’attività degli organi di gestione condominiale si era sostanziata nella presentazione di esposti amministrativi all’amministrazione comunale ed ai NAS e nel contenzioso giudiziario davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, sul presupposto dell’esercizio del potere di curare l’osservanza del regolamento di condominio (e, in particolare, del divieto posto dall’art. 28, nella lettura che ne dava il Condominio, condivisa anche dal giudice di primo grado), nonchè di tutelare l’edificio dalle immissioni di calore, odori e rumori. Secondo la sentenza impugnata, l’impossibilità della prosecuzione dell’attività commerciale era piuttosto da riferire al provvedimento sindacale che aveva inibito l’utilizzo della friggitrice fino all’installazione di un’apposita canna fumaria.

E’ conforme all’orientamento di questa Corte la conclusione secondo cui la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all’autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell’esponente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi. Al di fuori, infatti di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (arg. da Cass. Sez. 3, 13/01/2005, n. 560; Cass. Sez. 3, 30/11/2018, n. 30988; Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11898).

D’altro canto, più in generale, in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o “di fatto” che lega la condotta all’evento di danno; il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell’art. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili. Tale giudizio circa la sussistenza del nesso causale fra condotta antigiuridica ed evento dannoso involge un apprezzamento di fatto che, se, come nel caso in esame, compiutamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di cassazione.

Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti M.U., M.M., M.A. e M.G., mentre non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati il Condominio (OMISSIS), e la s.r.l. Italtirreno, che non hanno svolto attività difensive.

Va negata la domanda “ex art. 96 c.p.c., comma 3” proposta dai controricorrenti. In via preliminare, trova applicazione in questo giudizio di legittimità, piuttosto, l’art. 385 c.p.c., comma 4, giacchè esso ha ad oggetto un ricorso avverso sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 20, che ne ha disposto l’abrogazione, ed essendo stato il primo grado instaurato anteriormente alla medesima data. E’ agevole comunque escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza della sua integrale infondatezza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Lucia Mancusi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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