Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25678 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25678

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20214-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO n. 23,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERO SANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 871/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di S.R. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 portanti irpef ed altro per gli anni di imposta 2007 e 2008 – aveva, previa riunione ed in accoglimento degli appelli proposti dal contribuente, riformato le decisioni di primo grado, annullando gli atti impositivi.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che il contribuente avesse fornito la prova contraria, dimostrando che i redditi per la sua sussistenza dipendevano da terze persone ovvero dal coniuge e dal padre.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo – con il quale si deduce la violazione di legge assertivamente commessa dalla C.T.R. nell’avere ritenuto sufficiente la prova da parte del contribuente di avere avuto, nell’anno di accertamento, disponibilità finanziaria sufficienti a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato laddove era, invece, necessaria la dimostrazione che proprio quei redditi erano stati impiegati per affrontare la spese per incrementi patrimoniali considerata dall’Ufficio – è manifestamente infondato.

2. In materia questa Corte (Cass. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: “A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.

3. Nella specie – fermo, perchè non censurato, l’accertamento in fatto sulla disponibilità finanziaria da parte del contribuente negli anni oggetto di accertamento – la sentenza impugnata è conforme ai suddetti principi e, pertanto, rimane esente da censura.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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