Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25678 del 22/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 22/09/2021), n.25678
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7337-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FLACCAVENTO ANGELO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4486/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, di accoglimento della richiesta di ottemperanza fatta dalla contribuente Z.C. nei confronti di una sentenza emessa dalla CTP Ragusa, di condanna dell’Agenzia delle entrate a restituirle Euro 8.995,47, pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, risiedendo la contribuente in uno dei Comuni colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, con nomina di un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per il pagamento della somma anzidetta;
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito nella L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la sentenza impugnata aveva disposto l’integrale esecuzione del rimborso chiesto dalla contribuente, disattendendo le eccezioni, con le quali era stata evidenziata l’applicabilità del limite del rimborso al 50%, stabilito dallo ius superveniens, di cui al citato D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito nella L. n. 123 del 2017, entrato in vigore dal 13 agosto 2017 e quindi in epoca anteriore al 12 ottobre 2017, data in cui la sentenza di cui era stata chiesta l’ottemperanza era stata notificata all’Agenzia delle entrate; ed anche il direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 195405 del 26 settembre 207, aveva indicato come assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla norma sopra descritta; al contrario la sentenza impugnata, disponendo il rimborso alla contribuente dell’intera somma chiesta, aveva violato le disposizioni di legge sopra indicate, che prevedevano la temporanea riduzione del 50% degli importi risultanti dovuti, in attesa del completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate; la giurisprudenza di legittimità era peraltro concorde nel ritenere che il citato ius superveniens operasse solo nella fase esecutiva o di ottemperanza;
che la contribuente si è costituita con controricorso;
che l’Agenzia delle entrate ricorrente ha presentato memoria anche telematica;
che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021