Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25678 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25678 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 4032/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’A’vvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
Iegis;

– ricorrente –

2S03
213

contro

Asterdata di Rossi A. & C. S.a.s., in persona del suo
legale rappresentante Rossi Antonietta, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Gentile da Fabriano n. 3,
presso lo Studio dell’Avv. Luigi Pietro Scilinguo, che
la rappresenta e difende, congiuntamente

e

Data pubblicazione: 15/11/2013

disgiuntamente, con l’Avv. Francesco Censabella, giusta

..

procura in calce al controricorso;

controri corrente

e sul ricorso n. 12313/08 proposto da:
Asterdata di Rossi A. & C. S.a.s., in persona del suo

domiciliata in Roma, Piazza Gentile da Fabriano n. 3,

presso lo Studio dell’Avv. Luigi Pietro Scilinguo, che
la rappresenta e difende, congiuntamente e
disgiuntamente, con l’Avv. Francesco Censabella, giusta
procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale contro
Agenzia delle Entrate;

intimata

avverso la sentenza n. 66/04/06 della Commissione
Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia,
depositata il 13 dicembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Mario Capolupo, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Raffaele Cavaliere, per delega dell’Avv.
Luigi Pietro Scilinguo, per la controricorrente e

legale rappresentante Rossi Antonietta, elettivamente

ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e

Con l’impugnata sentenza n. 66/04/06, depositata il 13
dicembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale del
Friuli Venezia Giulia, rigettato l’appello principale
dell’Ufficio, oltreché quello incidentale della
contribuente Asterdata di Rossi A. & C. S.a.s.,
confermava la decisione n. 73/09/00 della Commissione
Tributaria Provinciale di Udine che aveva annullato
l’avviso di liquidazione n. 952V1082/95 emesso a
recupero della maggior imposta di registro in relazione
ad un atto compravendita di immobile.
La CTR respingeva l’appello principale dell’Ufficio col
quale veniva riproposta la preliminare questione per
cui la contribuente illegittimamente aveva eccepito la
decadenza dell’Amministrazione dalla potestà impositiva
soltanto con la memoria ex art. 24, coma 2, d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 346,; secondo la CTR l’eccezione
doveva invece ritenersi tempestiva in quanto il
deposito della memoria ex art. 24, comma 2, d.lgs. n.
546 cit. era avvenuto entro il termine fissato
dall’art. 21, comma l, d.lgs. n. 546 cit. per la
proposizione del ricorso avverso l’atto fiscale; ciò
che, così espressamente la CTR, non “comportava la

3

l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Fatto

consumazione del limite decadenziale”. Dopo di che,
testualmente, dalla CTR veniva altresì detto: “Nulla
rilevando l’appello incidentale”; col quale mezzo
incidentale, almeno per quanto leggasi in sentenza, era
stata eccepita “l’inammissibilità dell’appello
principale per violazione dell’art. 52, comma 2,

dell’autorizzazione alla proposizione
dell’impugnazione”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso, proponendo
a sua volta ricorso incidentale condizionato.
Contro il ricorso incidentale condizionato, l’Ufficio
non presentava difese.
La contribuente si avvaleva della facoltà di depositare
memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c. per
“violazione e falsa applicazione degli artt. 18, coma
1, lett. e), oltreché dell’art. 21, comma l e dell’art.
24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992”, deducendo, in
primo luogo, che l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546
cit., prevedeva sì “la possibilità di motivi aggiunti”,
ma esclusivamente alla condizioni ivi prescritte, cioè
soltanto quando dall’Amministrazione fossero stati
depositati documenti sconosciuti al contribuente,

4

d.lgs., dovuta a difetto di postergazione

ipotesi questa che nella concreta fattispecie non si
era verificata; in secondo luogo, l’Agenzia delle
Entrate riteneva irrilevante “che il termine per la
proposizione del ricorso non fosse ancora scaduto al
momento della presentazione dei motivi _altrimenti si
giungerebbe alla conclusione che l’indicazione dei

presentazione di distinte memorie successive, purché
nel rispetto dei sessanta giorni previsti dall’art.
21”. Il quesito era però unicamente il seguente: “Se,
da un lato, l’eccezione di decadenza
dell’Amministrazione dall’esercizio del potere
impositivo che non sia stata per la prima volta
formulata nel ricorso di primo grado costituisca motivo
aggiunto ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 546/92;
dall’altro, se sia ammissibile la proposizione di un
motivo aggiunto che non trovi il proprio fondamento e
la propria giustificazione nel deposito di documenti
nuovi e non conosciuti a opera della controparte, ma si
basi piuttosto su circostanze di fatto ampiamente
conosciute dal contribuente al momento della
proposizione del ricorso di primo grado”.
Il motivo è da giudicarsi inammissibile perché il
quesito ex art. 366 bis c.p.c., che come noto non può
esser integrato con l’illustrazione delle ragioni a
sostegno (Cass. sez. trib. n. 14986 del 2009; Cass.
sez. n. 482 del 2009), non coglie la

ratio decidendi

dell’impugnata sentenza, che è quella della non
consumazione dei motivi in caso non sia ancora

5

motivi possa essere scaglionata in più fasi, con la

7t1SPNTE
R.’rz..(115 1,1k.A7ACT,f-t,9
AI SENS DiL i p.
N. 131 TA3. ALL .
MATERIA TR.1I3131.’/,,,1‹. itt
per la

trascorso il termine di giorni sessanta

proposizione del ricorso introduttivo della lite

regula

fiscale; in effetti, la

luris la cui

affermazione è richiesta dall’Agenzia delle Entrate è
tutt’affatto diversa, cioè se in mancanza di documenti
non conosciuti dal contribuente possano o no

originariamente contenuti nel ricorso (Cass. sez. III
n. 17705 del 2012; Cass. sez. I n. 17901 del 2010).
2. Assorbito l’incidentale.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale
ed assorbito quello incidentale; condanna l’Agenzia
delle Entrate a rimborsare alla contribuente le spese
processuali, liquidate in

e

1.500,00 a titolo di

compenso, oltre ad C 200,00 per esborsi e ad accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 settembre 2013

r•7.72 S1TATO [ CAOELL
🙂

aggiungersi nuovi motivi rispetto a quelli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA