Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25677 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/10/2017), n. 25677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17855-2016 proposto da:
M.A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ELVIA RECINA n. 19, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FERRARI,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (C.F. (OMISSIS)) società
con socio unico, in persona del responsabile pro tempore della
Funzione “Contenzioso” della Direzione Regionale Lazio,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI n. 18,
presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 830/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente all’impugnazione da parte di M.A.N. di plurimi ruoli, con contestazione delle relative cartelle prodromiche, la Commissione tributaria regionale del Lazio, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dal contribuente.
In particolare, il Giudice di appello, ritenuta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso proposto avverso ruoli, riteneva che il concessionario, nel costituirsi in giudizio, avesse allegato tutta la documentazione attestante l’irreperibilità del contribuente e che in questo caso per considerare la notificazione regolare fossero sufficienti l’attestazione della irreperibilità del destinatario, il deposito dell’atto in comune e l’affissione del relativo avviso.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione su unico motivo.
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – rubricato: violazione degli artt. 139 – 140 – 143 c.p.c. – il ricorrente, censura la C.T.R. per avere ritenuto che le notificazioni delle cartelle fossero regolari laddove, per la maggior parte delle cartelle, trattavasi di irreperibilità relativa del contribuente e non erano state rispettate tutte le formalità richieste dall’art.140 c.p.c. ed, in particolare, l’avvenuta comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito. Evidenzia, poi, per ciascuna cartella altre o diverse irregolarità di notificazione.
2. Rilevata immediatamente l’inammissibilità del mezzo di ricorso con riferimento a tale ultima censura -laddove nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, il mezzo difetta in autosufficienza non indicando gli atti processuali nei quali tali specifiche eccezioni sono state sollevate e non riproducendo le relate di notificazione contestate- la dedotta violazione di legge (in ordine alla mancata comunicazione dell’avvenuto deposito) – appare fondata.
3. In materia costituisce, invero, orientamento consolidato di questa Corte (tra le tante v. sentenza n.25079 del 26/11/2014) quello per cui “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, u.c., e dell’art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)”.
4. Nel caso in esame, la controricorrente ha contestato (in memoria) che, nella specie, si trattasse di irreperibilità relativa vertendosi, invece, in un caso di irreperibilità assoluta. Ma tale circostanza, nell’assoluta genericità sul punto della sentenza impugnata (la quale ancora la sua decisione ad un’irreperibilità non meglio specificata del contribuente, senza fornire alcun altro elemento utile) non risulta pacifica in causa.
5. Ne consegue, in parziale accoglimento del ricorso (nei termini sopra specificati), la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017