Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25677 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 22/09/2021), n.25677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33860-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

BC TRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONI MARCO, rappresentata e

difes dagli avvocati FOGLIA MASSIMO, NAPOLI MAURIZIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3428/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, che aveva respinto l’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Napoli, di accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l. “BC TRADE” avverso un avviso di rettifica e liquidazione registro 2014, di riqualificazione come cessione di azienda di alcuni atti di cessione quote, con i quali la società ricorrente, unitamente alla s.p.a. “BC GROUP” ed a B.C.S., avevano ceduto a CO.Gu. le rispettive quote di partecipazione da essi detenute nella s.r.l. “FIN. SE.CO.”; in tal modo l’imposta di registro era stata calcolata in maniera proporzionale al valore del complesso aziendale ceduto; secondo la CTR, l’avviso impugnato era illegittimo per non avere l’ufficio assicurato il contraddittorio preventivo fra le parti, in tal modo violando la L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, comma 6, dettato in materia di comportamento elusivo del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 10-bis e con D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la sentenza impugnata non poteva applicare la disciplina contenuta nella L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, anche agli atti impositivi emessi in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, atteso che, con essi, non era stato rilevato un comportamento elusivo delle parti, ma era stata interpretata la loro reale volontà; e l’imposta di registro era stata applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto assoggettato a registrazione; il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 non configurava una disposizione antielusiva, atteso che, con esso, si era andato alla ricerca della reale causa negoziale dell’atto; invero l’art. 10 bis aveva lo scopo di contestare la sussistenza di abusi di diritto, che potevano ipotizzarsi in caso di assenza di sostanza economica dell’operazione e cioè qualora l’indebito vantaggio fiscale fosse stato l’effetto essenziale dell’operazione; il che non si verificava in caso di applicazione del D.P.R. n. 136 del 1986, art. 20, non essendo il perseguimento dell’intento elusivo la finalità perseguita da tale ultima norma di legge, applicando la quale l’ufficio aveva correttamente ricostruito, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di registro dovuta, la volontà finale delle parti attraverso l’esame unitario degli atti di cessione di quote societarie posti in essere; quindi nessun contraddittorio preventivo doveva essere esperito nella specie;

che l’intimata s.r.l. “B.C. TRADE” si è costituita con controricorso, con il quale, oltre a chiedere la declaratoria d’inammissibilità dell’avverso ricorso per intervenuto giudicato, ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza della CTR, affidato al seguente unico motivo: violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 in tema di interpretazione degli atti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR, pur annullando l’avviso di liquidazione impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio L. n. 212 del 2000, ex art. 10-bis, aveva respinto le sue ulteriori argomentazioni, ritenendo che correttamente l’ufficio avesse qualificato la cessione totalitaria delle quote sociali come cessione d’azienda, senza tener conto della modifica del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, intervenuta con la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, alla stregua della quale l’espressione “atti presentati per la registrazione” era stata sostituita con l’espressione “atto presentato alla registrazione” ed era stato inoltre stabilito che la predetta interpretazione doveva avvenire sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati; successivamente la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 84, aveva riconosciuto che la norma introdotta nel 2017 avesse natura di interpretazione autentica, con conseguente sua applicabilità anche agli accertamenti non definitivi e quindi all’avviso di liquidazione impugnato nella presente sede;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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