Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25677 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12884/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO REALE & MAURO;

– intimato

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 77/44/2010, depositata il 25/03/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento.

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 14 settembre

2016, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione

semplificata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dallo Studio associato Reale & Mauro (commercialisti) avverso cartella di pagamento nei suoi confronti emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, per Irap dichiarata e non versata relativa all’anno d’imposta 2002.

I giudici d’appello hanno infatti ritenuto insussistente, nel caso di specie, il presupposto d’imposta identificato nell’autonoma organizzazione. Hanno inoltre considerato inammissibile – in quanto introduttiva di un tema di indagine nuovo, precluso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2 – l’eccezione volta ad accertare la preclusione del diritto al rimborso, stante l’adesione da parte del contribuente ai provvedimenti agevolativi previsti dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289.

L’intimato non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè l’onere economico non sia di particolare importanza, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, a meno che il contribuente non dimostri che il reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile l’eccezione sollevata dall’ufficio, in grado d’appello, circa la preclusione del diritto del contribuente a sollevare contestazioni circa la debenza del tributo, avendo questo presentato domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9.

Assume al contrario la ricorrente trattarsi di questione rilevabile d’ufficio e come tale proponibile dall’amministrazione anche in grado d’appello.

4. Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia infine omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che nessuna valutazione è stata effettuata dai giudici a quibus in ordine all’esercizio dell’attività in forma associata, nonostante le specifiche contestazioni svolte dall’ufficio al riguardo.

Soggiunge che peraltro il contribuente non ha provato quale fosse l’entità e la natura dei beni strumentali utilizzati e che di contro l’ufficio aveva sottolineato che per l’attività svolta lo studio doveva necessariamente servirsi di un immobile.

5. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e assorbente.

L’adesione da parte del contribuente, per l’anno d’imposta in questione, al condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 – circostanza che, come può ricavarsi dalla parte narrativa della sentenza impugnata, è in sè incontestata tra le parti – ha infatti effetto preclusivo per lo stesso di ogni contestazione circa la debenza dell’imposta che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici d’appello, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, a fortiori, può essere opposto dall’ufficio per la prima volta anche in grado d’appello (v. ex allis Cass., Sez. U, n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457; Sez. 5, n. 16795 del 05/08/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 3841 del 09/03/2012, Rv. 622011; Sez. 5, n. 17142 del 24/06/2008, Rv. 603817; Sez. 5, n. 25239 del 03/12/2007, Rv. 601549).

Pertanto, avendo l’Agenzia proposto l’eccezione inerente all’adesione del contribuente al condono in grado di appello e non riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove in appello quelle rilevabili d’ufficio, la C.T.R. ha errato nel ritenerla tardiva in quanto nuova e, quindi, inammissibile, posto che, essendo rilevabile d’ufficio, ben poteva essere proposta per la prima volta anche in grado di appello.

6. Può comunque ad abundantiam rilevarsi la fondatezza anche del primo e del terzo motivo, congiuntamente esaminabili.

Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio di diritto: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Sez. U, n. 7371 del 14/04/2016, Rv. 639175: principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale, ma certamente estensibile, per espressa indicazione contenuta nella motivazione della sentenza, anche l’ipotesi, che nella specie ricorre, di esercizio in forma associata di attività libero professionale, in particolare di quella forense).

La sentenza impugnata, avendo escluso l’assoggettabilità ad Irap non tenendo conto di tale decisivo – oltrechè ovviamente pacifico – dato di fatto, deve essere pertanto cassata.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Poichè sul secondo tema di lite l’accolta soluzione interpretativa si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

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