Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25677 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2887/2018 proposto da:

NIKE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA GENTILE,

FILIPPO ALAIA, FERDINANDO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA CLAUDIA D’ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO D’AVINO, VITTORIO DE

FILIPPO, LUIGI CERCIELLO;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3717/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2017 R.G.N. 3824/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3717/2017, pubblicata il 13 luglio 2017, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, esclusa la fondatezza della domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento e di pagamento delle conseguenti differenze retributive, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a C.G., con lettera 14/5/2010, dal Consorzio Nike S.r.l. (in seguito Nike S.r.l.) a motivo che le condizioni fisiche del lavoratore non ne consentivano l’ulteriore impiego nelle mansioni svolte e che non vi era possibilità, data la completezza dell’organico, di assegnarlo ad altre equivalenti.

2. La Corte ha ritenuto a sostegno della propria decisione che la società datrice di lavoro non avesse, pur essendone onerata, dato la prova della impossibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni equivalenti o anche inferiori – mansioni queste ultime che peraltro non gli erano state neppure prospettate – essendo stato il C. dichiarato inidoneo alla mansione specifica di fattorino addetto al recapito ma non anche allo svolgimento di altre mansioni compatibili con le sue condizioni di salute, secondo ciò che emergeva dal giudizio di inidoneità in atti.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Nike S.r.l. in liquidazione con tre motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

4. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l., già datore di lavoro del C. dal maggio 2007 al maggio 2009, prima dell’assunzione da parte di Consorzio Nike S.r.l., è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 305,291 e 435 c.p.c., per avere la Corte autorizzato l’appellante a rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione e del relativo decreto di fissazione di udienza, a seguito della dichiarazione di interruzione del processo per fallimento della (OMISSIS) S.r.l., nonostante che la notifica, effettuata presso il difensore del Consorzio Nike S.r.l. nel primo grado di giudizio, anzichè presso il nuovo procuratore già costituitosi in appello, dovesse ritenersi giuridicamente inesistente, e per avere trascurato di considerare che il ricorso e il decreto non erano stati neppure notificati nel rispetto del termine perentorio di venticinque giorni prima dell’udienza.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18,L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e art. 1175 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che la società non avesse dato la prova, con riferimento all’intera struttura consortile operativa al tempo del licenziamento, dell’impossibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni equivalenti o anche inferiori presso una delle sedi del Consorzio, fornendo in proposito una illogica ricostruzione dei fatti e non considerando che, se l’onere della prova in materia di repechage è a carico del datore di lavoro, il lavoratore è comunque tenuto ad indicare possibili impieghi alternativi, in un’ottica di cooperazione secondo lealtà e buona fede.

3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonchè dedotta la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e art. 1223 c.c., per avere la Corte omesso di prendere in esame le eccezioni di aliunde perceptum e percipiendum e le relative istanze istruttorie, sebbene proposte con la memoria difensiva di primo grado e reiterate in sede di appello.

4. Il primo motivo è infondato.

5. La Corte di merito, infatti, autorizzando la rinnovazione della notifica, si è uniformata al principio, secondo il quale “in tema di riassunzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi non svolge alcun ruolo nella successiva notifica dell’atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio in base al combinato disposto dell’art. 291 c.p.c., u.c. e art. 307 c.p.c., comma 3” (Cass. n. 5348/2007).

6. L’ulteriore censura svolta con il motivo in esame è da intendersi assorbita e peraltro la relativa questione (mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3) non risulta proposta nel giudizio di secondo grado, così da configurare una questione nuova e come tale inammissibile nella presente sede di legittimità (Cass. n. 907/2018, fra le molte conformi).

7. Il secondo motivo è inammissibile là dove la società ricorrente si duole di una illogica ricostruzione di fatto, in tema di ricollocazione del lavoratore, poichè, dietro lo schermo della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, tende, nella sostanza della censura, a sollecitare una rilettura e un diverso apprezzamento del materiale di prova acquisito al giudizio e cioè il compimento di un’attività giurisdizionale estranea alla funzione assegnata alla Corte di legittimità ed invece propria esclusivamente del giudice di merito.

8. Il motivo è comunque infondato là dove pone un obbligo (od onere) di collaborazione a carico del lavoratore, avente ad oggetto l’indicazione di possibili impieghi alternativi in azienda, dovendosi ribadire l’ormai consolidato orientamento, per il quale “in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri” (Cass. n. 5592/2016; conformi: Cass. n. 12101/2016; n. 160/2017; n. 24882/2017).

9. Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento.

10. Come più volte precisato da questa Corte, “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative” (Cass. n. 2499/2017, fra le molte).

11. Nella specie tali oneri non risultano assolti, come emerge dal passo riportato delle memorie difensive in grado di appello del 20/11/2015 e del 30/12/2016 (cfr. ricorso per cassazione, p. 17), da cui emerge un richiamo generico e indistinto a “tutte le eccezioni e deduzioni negli atti di primo grado, nella prima memoria difensiva e nel presente atto anche di prova per testi”, senza chiarimento o precisazione di alcun genere nè sul piano dell’allegazione, nè su quello del contenuto della prova, con riferimento all’eccezione in oggetto.

12. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del lavoratore controricorrente.

14. Non ricorrono invece i presupposti per la liquidazione delle spese nei confronti del Fallimento (OMISSIS), rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dal C., liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 18, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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