Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25676 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25676

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2811-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1153/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, che ha dichiarato la tardività del ricorso in appello proposto dalla stessa avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società P.L. srl contro il diniego dell’istanza di rimborso di somme versate a titolo di imposta di registro.

La società intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione DEL D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 58, nonchè dell’art. 327 c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente considerato quale data di presentazione del ricorso in appello all’ufficiale postale quella del 16 aprile 2014 e non quella risultante dal timbro postale apposto sulla ricevuta di accettazione delle raccomandate indirizzate alla società contribuente nella quale era impressa la data del 14.4.2014, anteriore alla scadenza del termine di proposizione dell’appello della sentenza di primo grado pubblicata il 15.10.2013, coincidente con il 15.4.2014.

Con il secondo motivo si prospetta il vizio di di omesso esame del documento contenente la data di consegna delle raccomandata all’ufficio postale con la relativa data, evidenziando che tale elemento non era stato esaminato dal giudice di appello, pure soggiungendo che la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione era stata oggetto di discussione tra le parti.

Orbene, ritiene il Collegio che il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del primo.

Va premesso che tale censura, diversamente da quanto opinato dalla società controricorrente, non involge un accertamento di fatto ma, semmai, tende a prospettare l’omissione dell’esame di un fatto decisivo per il giudizio concernente la tempestività dell’atto di impugnazione. A diverse conclusioni non può giungersi sulla base delle prospettazioni esposte dalla controricorrente in memoria, le stesse tendendo ad ottenere una valutazione concreta sulla portata del documento non considerato dalla CTR che, per converso, non compete a questa Corte, invece tenuta a ponderare l’omesso esame di fatti che, secondo una valutazione prognostica ex ante, avrebbero potuto determinare un esito diverso del giudizio.

Passando al merito della censura, occorre evidenziare che il giudice di appello ha affermato che la consegna all’Ufficio postale del plico contenente l’atto di appello era avvenuta il 26.4.2014. Così facendo il giudice di appello ha però tralasciato di valutare gli elementi desumibili dal documento contenente l’elenco della raccomandate contenenti l’impugnazione – allegato all’atto di appello -, riprodotto nel ricorso che riportava il timbro postale rilasciato per accettazione dalla C.M.P. Firenze recante la data 14.4.2014, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Tale dato fattuale avrebbe potuto determinare un diverso esito del giudizio definito dalla CTR in relazione alla ritenuta tardività del l’appello – v., infatti, Cass. n. 24568 del 18/11/2014 -.

Ed è appena il caso di evidenziare che non sarebbe profilabile un errore revocatorio proprio in ragione della contestazione in ordine alla tempestività dell’appello che la società contribuente aveva prospettato in sede di impugnazione deducendo l’avvenuta consegna dell’appello all’ufficio postale in data 16.4.2014 – v. pag. 4 controricorso, ove sono riportate in stralcio le controdeduzioni in appello della società contribuente -. Tanto è sufficiente per fugare i dubbi sul punto prospettati dalla contro ricorrente.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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