Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25676 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 22/09/2021), n.25676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14590-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L., B.P., B.S.F.,

S.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7917/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.L., B.P., B.S.F. e S.T. proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad alcuni immobili siti in (OMISSIS). La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata con una data illeggibile recapitata da Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

La causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa delle ricerche del fascicolo d’ufficio.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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