Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25676 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10417/2011 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO S., in persona del suo legale

rappresentate p.t. e socio, Avv. S.C., rappresentato e

difeso, ai fini della presente procedura dall’Avv. Fabrizio Murino,

tutti elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in

Roma alla Via A. Torlonia, 33, presso l’avv. Cristiana Gargiuli,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 99/9/2010, depositata il

17/03/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo

ruolo e, in subordine, per l’accoglimento.

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 14 settembre

2016, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione

semplificata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dallo Studio legale associato S. avverso cartella di pagamento nei suoi confronti emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, per Irap dichiarata e non versata relativa all’anno d’imposta 2003.

Hanno infatti ritenuto, i giudici a quibus, insussistente, nel caso di specie, il presupposto d’imposta identificato nell’autonoma organizzazione.

Il contribuente resiste con controricorso.

Lo stesso ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che nessuna valutazione è stata effettuata dai giudici d’appello in ordine all’esercizio dell’attività in forma associata, nonostante le specifiche contestazioni svolte dall’ufficio al riguardo.

Sostiene che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè l’onere economico non sia di particolare importanza, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, a meno che il contribuente non dimostri che il reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Soggiunge che peraltro il contribuente non ha provato, se non con la presentazione del modello di dichiarazione e del relativo studio di settore, quale fosse l’entità e la natura dei beni strumentali utilizzati e che di contro l’ufficio aveva fatto rilevare la presenza di spese per quote di ammortamento di beni strumentali dichiarate in Euro 7.735,00, compensi corrisposti a terzi e consumi per un totale di Euro 27.605,00, a fronte di compensi dichiarati per Euro 502.476,00.

3. Con il proposto controricorso lo studio associato ha dedotto l’intervenuta cessazione della materia del contendere, conseguente all’annullamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. (OMISSIS), della cartella di pagamento oggetto di controversia: annullamento intervenuto ancor prima della proposizione del ricorso per cassazione.

4. L’assunto del ricorrente secondo cui lo sgravio disposto dall’ufficio, con riferimento all’imposta de qua, sia da imputare al pieno riconoscimento delle ragioni del contribuente non può essere condiviso.

L’annullamento in parte qua dell’iscrizione a ruolo deve piuttosto intendersi quale doverosa conseguenza dell’accoglimento, all’esito del giudizio di merito, del ricorso della parte, in esecuzione di quanto in tale senso imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 (il quale, giova rammentare, rubricato “Pagamento del tributo in pendenza del processo”, al comma 2 dispone: “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”).

Deve anzi ritenersi che una tale previsione – pena intuibili ed evidenti aporie di sistema – escluda che il mero annullamento dell’iscrizione a ruolo possa di per sè essere interpretato in termini di acquiescenza e rinuncia all’impugnazione, rendendosi a tal fine necessario esplicite e univoche manifestazioni di volontà dell’amministrazione in tal senso, nella specie mancanti e nemmeno ipotizzate dal controricorrente (v. Sez. 5, n. 6334 del 01/04/2016, Rv. 639630).

5. Venendo quindi all’esame della censura posta a base del ricorso, se ne deve rilevare la fondatezza.

Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio di diritto: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Sez. U, n. 7371 del 14/04/2016, Rv. 639175: principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale, ma certamente estensibile, per espressa indicazione contenuta nella motivazione della sentenza, anche l’ipotesi, che nella specie ricorre, di esercizio in forma associata di attività libero professionale).

La sentenza impugnata, avendo escluso l’assoggettabilità ad Irap non tenendo conto di tale decisivo – oltrechè ovviamente pacifico – dato di fatto, deve essere pertanto cassata.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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