Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25676 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29323/2017 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

DONATI presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MORABITO;

– ricorrente –

contro

GESAM GRANDI ESERCIZI SERVIZI ALBERGHIERI MENSE S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

D’OTTAVIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/06/2017 R.G.N. 342/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO MARINO per delega Avvocato GIUSEPPE

MORABITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 32/2017, depositata il 30 giugno 2017, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato a D.T., con lettera del 6 marzo 2012, dalla società Grandi Esercizi Servizi Alberghieri e Mense S.p.A. per giustificato motivo oggettivo, consistito in crescenti difficoltà economiche e nella conseguente necessità di una riorganizzazione aziendale.

2. La Corte ha ritenuto comprovata l’effettiva sussistenza di tali ragioni, attraverso i bilanci degli anni 2010 e 2011, da cui era dato desumere una progressiva contrazione del fatturato e perdite di esercizio sempre maggiori, come d’altra parte confermato anche in sede testimoniale, nonchè attraverso la certificazione INPS, da cui risultava, al luglio 2012, la riduzione del personale ad una sola unità, senza che potesse rilevare in senso contrario la cessione in affitto dell’azienda, intervenuta poco tempo dopo, non essendovi dimostrazione che il licenziamento fosse ad essa preordinato.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto, deducendo la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonchè della normativa di cui all’art. 2112 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il licenziamento fosse stato determinato da una grave situazione di crisi economica aziendale mentre le risultanze probatorie, e in particolare il contenuto dei documenti prodotti, avrebbero dovuto indurre ad opposta conclusione.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Ed invero la ricorrente, sotto il velo della denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, lungi dal dedurre una violazione in senso proprio, sotto il profilo dell’affermazione o negazione dell’esistenza della norma in contestazione, ovvero una falsa applicazione determinata da un errore di sussunzione, ha inteso rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza delle ragioni di natura economica legittimanti il recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo: accertamento peraltro sottratto al sindacato della Corte di legittimità, tanto più nel quadro di applicazione del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto il controllo sulla motivazione nei limiti del “minimo costituzionale” (Sez. U n. 8053/2014).

4. Compete, invece, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi).

5. Sotto altro profilo il motivo risulta inammissibile anche per la mancata trascrizione, o quanto meno per la mancata riproduzione nei passi essenziali, dei documenti che, nella prospettiva della ricorrente, avrebbero dovuto portare la Corte di appello ad una diversa conclusione.

6. E’ stato, infatti, ripetutamente affermato che “il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1)”: Cass. n. 17915/2010; conformi, fra le molte: n. 13677/2012; 21632/2013; n. 48/2014; n. 19985/2017.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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