Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25675 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25675 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 23691/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

— ricorrente —
contro

Rossi Roberta e Vittorio Bertocco, elettivamente
domiciliati in Roma, Piazza dei Carracci n. 1, presso
lo Studio dell’Avv. Alessandro Alessandri che li
rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente,
con l’Avv. Angelo Osnato, giusta delega in calce al

Data pubblicazione: 15/11/2013

controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 62/09/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
3 luglio 2007;

udienza del 18 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 62/09/07, depositata il 3
luglio 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, in riforma della decisione n.
202/05/05 della Commissione Tributaria Provinciale di
Ferrara, annullava l’avviso di liquidazione n.
2000/1V002411/00 col quale l’Ufficio, previa revoca
dell’agevolazione cosiddetta “prima casa” perché
l’abitazione acquistata dei contribuenti Rossi Roberta
e Bertocco Vittorio doveva ritenersi di lusso,
recuperava la maggior imposta di registro.
La CTR, in via preliminare, assorbito il merito,
statuiva la decadenza dell’Amministrazione dal potere
impositivo in ragione del decorso del termine triennale

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131; ritenendo difatti la CTR, che l’art. 11,
comma l bis, 1. 27 dicembre 2002, n. 289 “non prevedeva
proroghe del termine predetto”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico

I contribuenti resistevano con controricorso.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c. per
violazione dell’art. 11, comma l

bis,

1. n. 289 del

2002, deducendo che l’Ufficio, nella concreta
fattispecie, non era incorso in alcuna decadenza
“stante la proroga biennale del termine triennale di
decadenza di cui all’art. 76 d.p.r. 131/86 operata
dall’art. 11 l. 289/2002”, siccome, in effetti, sarebbe
stato stabilito all’art. 11, comma l e l bis, l. n. 289
del 2002, cit. Il quesito era: “se, in materia
d’imposta di registro, l’ordinario termine triennale di
decadenza, di cui all’art. 76 d.p.r. 131/86, per la
liquidazione della maggiore imposta derivata da
decadenza da agevolazioni prima casa, benefici della
proroga biennale di cui all’art. 11 1. 289/02, con
conseguente illegittimità d’una sentenza d’appello che
abbia dichiarato la decadenza dell’Ufficio in relazione
ad un avviso di liquidazione, notificato in data 8
giugno 2004, per il recupero dell’imposta dovuta su di
un atto d’acquisto registrato il 16.06.2000”.

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mezzo.

Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte, per cui “La proroga di due anni dei
termini per la rettifica e la liquidazione della
maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull’incremento di
valore degli immobili, prevista dall’art. 11, comma l,

presentazione o inefficacia dell’istanza di condono
quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è
applicabile anche all’ipotesi di cui al comma l

bis,

riguardante la definizione delle violazioni relative
all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle
medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro
caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia
dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi
delle medesime imposte, sarebbe incongrua
l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima
ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la
liquidazione del dovuto” (Cass. sez. trib. n. 12069 del
2010).
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, altra sezione, che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi,
oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma,
giorno 18 settembre 2013

nella camera di consiglio del

1. 27 dicembre 2002 n. 289, in caso di mancata

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