Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25675 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20222-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO SASSI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope elgis;

– controricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Campobasso, con pronuncia del 13/8/2018, con la quale rigettò integralmente il ricorso di M.L. avverso la decisione della competente Commissione Territoriale, che aveva negato a costui la richiesta protezione internazionale, revocò l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato del medesimo;

– il Presidente del tribunale di Campobasso, in persona di magistrato all’uopo delegato, disattese, l’opposizione dell’interessato avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato;

– questi gli argomenti salienti di cui all’ordinanza in parola: la inverosimiglianza del racconto posto a supporto della domanda di protezione internazionale aveva correttamente imposto la revoca, valendo il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136, dal quale era dato ricavare che l’ammissione provvisoria a opera del competente consiglio dell’ordine degli avvocati è condizionata al presupposto reddituale e alla delibazione di non manifesta infondatezza della domanda che si propone o alla quale si resiste; avendo il giudice accertato che la pretesa era manifestamente destituita di fondamento correttamente l’ammissione era stata revocata; peraltro, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, impone al giudice di specificare le ragioni per le quali la pretesa rigettata non debba reputarsi manifestamente infondata ai fini del citato art. 74;

Ritenuto che:

A.I. ricorre sulla base di due motivi e che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

– Ritenuto che:

con le due correlate censure il ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, nullità del provvedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, e artt. 74 e 170, del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, prospettando, in sintesi, che:

– che la motivazione appariva illogica ed errata in quando avendo equiparato alla manifesta infondatezza iniziale della pretesa al rigetto ex post aveva di fatto precluso la possibilità di contestare la revoca;

– l’unica interpretazione costituzionalmente orientata imponeva di non equiparare alla manifesta infondatezza il rigetto in una simile materia, nella quale il giudice risulta investito della tutela di diritti primari invocata da soggetti notoriamente versanti in condizione di particolare debolezza economica, a pena di pregiudicarne il diritto di difesa;

– alle pagg. 7 e ss. il ricorso sintetizza i principi regolanti la materia della tutela giurisdizionale della protezione internazionale, che impone al giudice penetranti poteri officiosi al fine di verificare l’attendibilità della narrazione e la situazione del paese di provenienza.

Diritto

CONSIDERATO

che;

esclusa la sussistenza di alcun vizio motivazionale riportabile all’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, il complesso censuratorio è, nel resto, manifestamente infondato, valendo le ragioni che seguono:

– pur sussistendo un indirizzo (cfr. Cass. n. 21610/2018) a mente del quale la revoca giudiziaria del patrocinio deve fondarsi sull’accertamento della colpa grave o del dolo nell’intrapresa giudiziaria, distinguendosi da tali casi quello della manifesta infondatezza, il Collegio reputa più confacente all’ordito normativo che la manifesta infondatezza della pretesa, dipendente dall’avere agito senza la necessaria cauta diligenza che la legge impone, ove si voglia stare in giudizio a spese dell’erario, implica, di necessità, la ricorrenza della colpa grave;

– diversamente la provvisoria ammissione da parte del consiglio dell’ordine, sulla base di una anticipata e, per forza di cose, assai sommaria delibazione, resterebbe intangibile, pur a fronte di un’accertata manifesta temerarietà dell’intrapresa giudiziaria;

– inoltre, siccome ricorda il provvedimento impugnato in materia di protezione internazionale vige una disciplina ad hoc e, assai di recente, questa Corte ha giudicato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 17, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicchè deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no (Sez. 6, n. 24109, 27/9/2019, Rv. 655453);

Considerato che:

di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

Considerato che:

il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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