Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25674 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25674 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 7892/08 proposto da:
Cappuccini Marco ed Elisabetta Vignolini, elettivamente
domiciliati in Roma, Viale B. Buozzi n. 102, presso lo
Studio dell’Avv. Guglielmo Fransoni, che li rappresenta
e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l’Avv.
Pasquale Russo, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate ed Agenzia del Territorio, in
persona dei rispettivi legali rapprsentanti
tempore,

pro

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che le rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 15/11/2013

I.

J

..

– controri correnti avverso la sentenza n. 63/08/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 31
gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Guglielmo Fransoni, per i ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per le
controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 63/08/06, depositata il 29
novembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale
della Toscana, rigettato l’appello dei contribuenti
coniugi Cappuccini Marco e Vignolini Elisabetta, nel
contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia
del Territorio, confermava la decisione n. 56/09/05
della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che
aveva respinto il ricorso proposto dai ridetti
contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n.
20021V001195000 col quale,

revocata l’agevolazione

fiscale cosiddetta “prima casa” di cui all’art. 1,
comma 3, Parte I, Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile
1986,

n.

131,

recuperata

veniva

2

a

tassazione

udienza del 18 settembre 2013, dal Consigliere Dott.

l’ordinaria imposta di registro e irrogate sanzioni
relativamente all’acquisto per rogito 21 marzo 2002 di
un’abitazione ubicata in Poggio Caiano.
La CTR, per quanto rimasto d’interesse, riteneva che
correttamente l’Ufficio avesse accertato l’abitazione
come di “lusso” a’ sensi dell’art. 6 d.m. 2 agosto

parola; e, ciò, perché l’abitazione aveva una
“superficie utile complessiva” superiore a mq. 240,
dovendosi in effetti computare in essa “il c.d. vano
deposito”, atteso che quest’ultimo presentava
“un’altezza di ml. 3,25 e due ampie finestre oltre
un’ampia porta-finestra”; essendo, invece, irrilevante
la sua “destinazione di fatto”.
Contro

la

sentenza

della

CTR,

i

contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio,
resistevano con controricorso.
Diritto
1.

Col primo motivo di ricorso, la sentenza veniva

censurata a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., deducendosi, in rubrica, “violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1, nota

II-bis,

Tariffa, Parte

I, allegata al d.p.r. 131/86 in combinato disposto con
l’art. 6 d.m. 2.8.1969 e con l’art. 56 Regolamento
Edilizio del Comune di Poggio Caiano, adottato con
delibera del Consiglio Comunale n. 35 27 marzo 1973 ed
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 4131

3

1969, con la conseguente revoca del beneficio in

k.

del 17 luglio 1973”; questo perché,

secondo la

prospettazione dei contribuenti, alla stregua della
riportata normativa, per “superficie utile complessiva”
ex d.m. 2 agosto 1969 doveva intendersi soltanto la
“superficie abitabile” e tale non era, al momento
dell’acquisto, il c.d. vano deposito, che non

regolamento edilizio, non avendo difatti finestre di
adeguata ampiezza, tant’era vero che per ottenere
l’abitabilità erano occorsi, successivamente l’acquisto
dell’immobile, assai gravosi lavori di
ristrutturazione. Il quesito era: “Se sia conforme al
diritto e, nella specie, al combinato disposto
dell’art. l, nota II bis, Tariffa, Parte I, allegata al

d.p.r. 131/86, dell’art. 6 d.m. 2.8.1969 e dell’art. 56
Regolamento Edilizio del Comune di Poggio Caiano,
adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 27
marzo 1973 ed approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 4131 del 17 luglio 1973, la sentenza della
CTR che, ai fini della decisione in ordine al
riconoscimento del trattamento agevolativo c.d. «Prima
casa», computi nella superficie utile dell’immobile un
vano privo dei requisiti minimi di abitabilità
stabiliti dal Regolamento edilizio del Comune in cui
l’immobile è situato, con ciò ponendosi in palese ed
insanabile contrasto con l’orientamento interpretativo
espresso da codesta Corte, alla cui stregua concorrono
a determinare la superficie utile complessiva solo quei
vani dotati delle caratteristiche di abitabilità

4

rispettava i rapporti aero-illuminanti di cui al

all’uopo stabilite dal Regolamento edilizio del Comune
territorialmente competente”.
Il motivo è infondato.
Come ha avuto modo di chiarire questa Corte, seppur con
riferimento all’art. 5 d.m. 2 agosto 1969, il quale si
serve però della medesima categoria di “superficie

restrittivamente identificarsi con la sola “superficie
abitabile” (Cass. sez. trib. n. 1087 del 2012; del
resto, anche l’anteriore Cass. sez. I n. 6466 del 1985,
aveva considerato l’abitabilità un criterio non
esclusivo al fine della individuazione della categoria
giuridica della “superficie utile complessiva” di cui
all’art. 6 d.m. 2 agosto 1969). In effetti, la
utilizzabilità di una superficie
prtcinde da_114 ,n abitabilità;

con c etto

che

d uellu pii,1 idoneo

ad esprimere il carattere “lussuoso” o meno

di

una

casa. Cosicché, la possibilità di conseguire una facile
abitabilità, mediante, per esempio, un semplice
adeguamento dei rapporti aereo-illuminanti, consente di
ritenere “utile” la superficie abitativa; e, il tener
conto di questa marcata potenzialità abitativa, si
ripete, meglio consente di individuare ciò che è di
“lusso” o meno sul piano del mercato immobiliare, che,
come noto, una tale disponibilità di superficie
valorizza.
2. Col secondo motivo di ricorso, la sentenza veniva
censurata

ex

art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per

“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

5

utile complessiva”, quest’ultima non può

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MATERIA TRIBUTARIA
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”,
quest’ultimo, secondo i contribuenti, da individuarsi
nella non abitabilità del “c.d. vano deposito”.
Il motivo è assorbito, giacché la CTR non doveva
accertare la circostanza dell’abitabilità, bensì il
carattere “utile” della superficie in contestazione.

come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i contribuenti,
in solido tra loro, a rimborsare all’Agenzia delle
Entrate ed all’Agenzia del Territorio le spese
processuali, queste liquidate in complessivi C 4.500,00
a titolo di compenso, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 settembre 2013

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate

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