Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25674 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18264-2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA

SACCOCCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che A.H. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe sulla base di due motivi e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

considerato che in via prioritaria deve constatarsi l’inidoneità della procura legittimante il ricorso in cassazione, rilasciata dal ricorrente in data 23/4/2019, in favore dell’avv. NADIA SACCOCCIO, tenuto conto di quanto segue:

a) già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998, si ebbe a precisare che la procura per il ricorso per cassazione – che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione – è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Rv. 512340);

b) successivamente, si è ulteriormente chiarito che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., nè, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., persista la validità della procura per il giudizio di appello (Sez. 6, n. 19226, 11/9/2014, Rv. 633148; conf., Sez. 3, n. 58/2016); con la conseguenza che è inidonea allo scopo, e causa d’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Sez. 1, n. 13558, 30/7/2012, Rv. 623518) e, nella specie la sentenza impugnata risulta essere stata decisa il 24/4/2019;

c) non si è mancato di spiegare le ragioni che impongono specialità e posteriorità rispetto alla sentenza fatta oggetto del ricorso, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado (Sez. 3, n. 27540, 21/11/2017, Rv. 646468);

d) nel caso in esame, il Collegio ha avuto modo di constatare che la procura, spillata al ricorso, dopo l’ultima pagina di esso:

– reca data anteriore (23/4/2019) rispetto a quella della sentenza impugnata (24/4/2019);

– manca qualunque riferimento specifico al ricorso per cassazione

– evoca una rappresentanza e difesa “in ogni fase e grado”, conferendo, altresì al difensore il potere “di farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietana, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare in causa temi, agire in riconven. zionale, intervenire in procedure esecutive mobiliari e immobiliari e quant’altro occorrer possa con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato”, chiaramente riferita al giudizio di merito e largamente inconferente rispetto a quello di legittimità;

ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile stante la inesistenza di procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione;

considerato che non v’è luogo a statuizione sulle spese poichè la controparte non ha svolto difese;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis a carico dell’avv. NADIA SACCOCCIO.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis a carico dell’avv. NADIA SACCOCCIO.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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