Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25674 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6395/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio degli avvocati ANTONIO VALLEBONA, LUIGI MARIA

CACCIAPAGLIA, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente – principale –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO e

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

S.L.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10456/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2015 R.G.N. 1824/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza n. 10456 depositata il 12.1.2015 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha confermato la sussistenza di una dequalificazione professionale – per il periodo febbraio 2007 – settembre 2008 – del Dott. S.L., Quadro direttivo presso Intesa Sanpaolo s.p.a. ed ha condannato l’istituto bancario al pagamento del danno biologico subito, respingendo – per carenza di specifiche allegazioni – la configurazione di un danno professionale patrimoniale;

2. propone ricorso avverso tale sentenza S.L. affidandosi a due motivi e Intesa Sanpaolo resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4, e art. 436 c.p.c., comma 2, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo la Corte distrettuale affermato, erroneamente, che non erano stati allegati fatti che avevano causato il danno alla professionalità nonostante specifica deduzione (trascritta in ricorso) nell’atto introduttivo del giudizio e nella memoria di appello relativa al ridimensionamento degli incarichi correlato al “momento di rilevanti novità normative” e “di grande crescita per l’azienda dopo la fusione tra Intesa e San Paolo, con l’adozione di nuove procedure anche nella gestione delle aziende”;

4. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1226,2103 e 2729 c.c., (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte distrettuale affermato, erroneamente, che non poteva essere dimostrato il danno professionale a mezzo di presunzioni semplici per mancanza di fatti indizianti;

5. con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato una interpretazione secondo buona fede dell’esercizio dello ius variandi a fronte di una fase di riorganizzazione produttiva discendente da una fusione di due istituti bancari (Sanpaolo Imi e Banca Intesa);

6. con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce vizio di motivazione avendo, la Corte distrettuale, trascurato la circostanza (decisiva ai fini dell’apprezzamento dell’equivalenza delle mansioni) della piena fungibilità mansionistica tra i Quadri direttivi di 3 e di 4 livello (qual era il ricorrente);

7. il ricorso principale è inammissibile in quanto, nonostante il formale richiamo al paradigma della nullità della sentenza e della violazione di norme di legge, le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione delle deduzioni e del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, vizio – motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che – nella versione ratione temporis applicabile – lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014);

8. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori; la sentenza impugnata ha precisato che mancavano “specifiche” allegazioni di fatto circa il danno alla professionalità subito dal S. a seguito del predetto demansionamento, a fronte di un consolidato orientamento di legittimità che richiede una “adeguata allegazione” del pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità o dalla perdita di chance o di ulteriori possibilità di guadagno (cfr. Cass. S. U. nn. 1459 del 2006 e 26972 del 2008, citate dalla sentenza impugnata);

9. anche recentemente, questa Corte ha ribadito che in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell’ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza (Cass. n. 17163 del 2016);

10. il ricorso incidentale è inammissibile per avere, anch’esso, ricondotto (con il primo motivo) sotto l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale;

11. entrambi i motivi si risolvono nella deduzione di un’errata ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ricognizione preclusa operando, nel caso di specie, la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme” (art. 348 ter c.p.c., comma 5);

12. invero, quando la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale sia stata confermata dalla Corte d’appello, com’è avvenuto in ordine alla dequalificazione accertata per il periodo febbraio 2007 – settembre 2008, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014), ciò che nel caso non è stato fatto;

13. in conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono inammissibili. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le parti;

14. sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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