Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25673 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3789-2020 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARGANA 19,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SCORDINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato WALTER MAURIELLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei

Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO PREZIOSI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

D.E., R.C., B.M., BE.GI.,

P.S., M.C., C.L., A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Comune di Venezia propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Monza in epigrafe indicato, che ha respinto l’opposizione proposta dall’Ente, avverso l’esclusione dell’importo di Euro 67.643,21= dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) SRL in liquidazione, importo chiesto in chirografo a titolo di interessi e sanzioni per il mancato pagamento del tributo IMU e del canone COSAP per l’anno 2015.

In particolare, con decreto del Tribunale di Monza n. 36/15 del 19/26 luglio 2016 la società (OMISSIS) SRL in liquidazione era stata ammessa, con decorrenza dal 24 novembre 2015, alla procedura di concordato preventivo; quindi, in data 19 settembre 2017 la società era stata dichiarata fallita con sentenza n. 189/2017. Successivamente il Comune di Venezia aveva proposto domanda di ammissione al passivo per IMU e COSAP maturate tra gli anni 2011 e 2017 e per interessi e sanzioni maturati sui tributi e sui canoni anzidetti; questa domanda era stata accolta dal giudice delegato, con esclusione dell’importo di cui sopra perché relativo ad interessi e sanzioni “successivi alla data di ammissione al concordato preventivo prenotativo”.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo per difetto di prova in ordine ai crediti azionati con conseguente impossibilità di vagliare il merito dell’opposizione, posto che: non erano stati prodotti i ruoli esattoriali, i crediti non erano stati provati in alcun modo e, comunque, non era possibile ricostruire in relazioni a quali crediti vi fosse il difetto di giurisdizione denunciato dal curatore ed in relazione a quali crediti, invece, la cognizione era esercitabile dal giudice delegato, posto che dalla documentazione in atti risultavano solo importi aggregati, privi di analitica distinzione per titolo di credito ed anno di debenza.

Il Fallimento è rimasto intimato.

Il Comune di Venezia ha depositato memoria.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur senza indicare le norme che assume violate.

In particolare, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a valutare se la debitrice, in pendenza della procedura di ammissione al concordato preventivo fosse legittimata a sospendere i pagamenti da essa dovuti, che in autoliquidazione avrebbe dovuto corrispondere il 16/6/2015 (cioè prima dell’ammissione al concordato) ed il 16/12/2015 (dopo l’ammissione al concordato).

Quindi sostiene che il Tribunale inopinatamente abbia ritenuto che non era stata fornita sufficiente prova documentale perché – secondo la prospettazione del ricorrente – nel caso in esame i ruoli esattoriali non vi erano, in quanto erano stati predisposti gli “atti accertativi” notificati il 2 agosto 2016, dopo l’avvenuto accoglimento della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ma con efficacia ora per allora, perché maturati alla data delle scadenze del 16/6/2015 e del 16/12/2015. Soggiunge, quindi che gli atti accertativi riguardavano sia l’importo capitale ammesso che l’irrogazione delle sanzioni, anche se riconosce che in sede di opposizione era stata allegata la domanda di ammissione allo stato passivo non corredata dalla documentazione.

2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

3. Innanzi tutto, va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. n. 23745 del 28/10/2020): dal che discende la inammissibilità del motivo per inosservanza al precetto in questione.

4. Va quindi osservato che il motivo non coglie la ratio decidendi e, comunque, non la censura in maniera pertinente.

La doglianza in merito alla esorbitanza del rigetto pronunciato dal tribunale rispetto alla questione consegnata dal decreto di rigetto del giudice delegato, oggetto di opposizione, non coglie nel segno perché trascura di considerare che “In tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l’art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione proposta dal creditore, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice “ex officio” in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.” (Cass. n. 29254 del 12/11/2019; cfr. Cass. n. 24972 del 06/11/2013), con l’effetto che la censura, laddove assume che il Curatore non avrebbe sollevato la questione del difetto di giurisdizione, non è decisiva, perché tale valutazione può essere compiuta d’ufficio.

5. Non risulta, inoltre, pertinente, il richiamo alla condivisa giurisprudenza secondo la quale “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99 L. Fall., comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.” (Cass. n. 25663 del 13/11/2020; Cass. n. 12549 del 18/05/2017), poiché contrariamente a quanto sembra assumere il ricorrente – il tribunale dà atto di avere esaminato la documentazione in atti, portata a prova del credito, tanto che proprio su tale esame fonda il provvedimento reiettivo, per aver riscontrato che dalla stessa risultavano “solo importi aggregati, privi di analitica distinzione per titolo di credito ed anno di debenza” con l’effetto che in difetto di prova dei crediti oggetto del ricorso non era possibile vagliare l’opposizione.

Ne’ la censura attinge la ratio decidendi, perché la contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal tribunale, proprio sulla scorta della documentazione versata in atti, nulla dice circa il contenuto di tale documentazione e la sua valenza probatoria per confutare quanto affermato dal Tribunale in merito alle carenze della stessa in ordine al titolo del credito ed all’anno della debenza, ma invoca altra acquisizione documentale, senza tuttavia precisare a quali documenti intenda riferirsi, né quale ne sia il contenuto, in violazione dell’onere di specificità, e non svolge nemmeno alcun vizio motivazionale inteso a denunciare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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