Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25673 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25673 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 7688/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n.

12,

presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– ricorrente
contro
Busani Sanjay, elettivamente domiciliato in Roma,
Lungotevere Flaminio n. 60, presso lo Studio dell’Avv.
Ruggero Longo, che lo rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente con l’Avv. Francesco
Del Ciondolo, giusta delega a margine del

Data pubblicazione: 15/11/2013

controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4/25/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 5
febbraio 2007;

udienza del 18 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Francesco Del Ciondolo, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 4/25/07, depositata il 5
febbraio 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Toscana, respinto l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 34/03/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Siena che aveva accolto il
ricorso del contribuente Busani Sanjay avverso l’avviso
di liquidazione n. 20001V001124000; col quale avviso
l’Ufficio, revocato il beneficio fiscale stabilito
dall’art. l 1. 6 agosto 1954, n. 604 a favore della
piccola proprietà contadina, recuperava l’ordinaria
imposta di registro in relazione all’atto d’acquisto di
un terreno agricolo in Montepulciano (SI).

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

La CTR, dato atto che il contribuente era decaduto dal
diritto all’agevolazione per non aver presentato il
certificato dell’Ispettorato Agrario attestante i
requisiti richiesti dalla legge entro il perentorio
termine, riteneva però che dovesse esser riconosciuto
il diritto all’agevolazione di cui all’art. l, Nota I,
Parte I della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131, quest’ultimo stabilito a favore degli
imprenditori agricoli a titolo principale, in quanto
chiesto in subordine nel registrato rogito cui era
stata allegata certificazione attestante la peraltro
incontestata qualità d’imprenditore agricolo a titolo
principale.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione degli artt. 20 e 41 d.p.r. 131/86 e
della Nota I all’art. l della Tariffa P.I allegata al
d.p.r. 131/86; questo perché, secondo l’Agenzia delle
Entrate, erroneamente la CTR aveva ritenuto che, una
volta decaduto dal beneficio usufruito al momento della
registrazione dell’acquisto, il contribuente potesse
pretendere il riconoscimento di altra e diversa
agevolazione chiesta in subordine in rogito pel caso in
cui il beneficio per primo domandato non fosse stato

accordato. Il quesito era: “se, ai fini dell’imposta di
registro, nel caso in cui un atto sia sottoposto ad una
determinata tassazione agevolata (nella fattispecie

ex

legge n. 604/54), in caso di decadenza da questa
agevolazione, sia precluso al contribuente invocare una
seconda agevolazione, neppure nell’ipotesi in cui tale
ex lege

n.

36/77) sia stata richiesta in subordine già al momento
della stipula del rogito notarile”.
Il motivo è fondato.
In effetti, come da molto tempo questa Corte ha
chiarito, l’attribuzione d’un’agevolazione in sede di
registrazione, piuttosto che d’un’altra chiesta in
subordine, può esser oggetto d’impugnazione davanti al
giudice tributarie. In mancanza, l’agevolazione
riconosciuta dall’Amministrazione diventa definitiva,
come anche il mancato riconoscimento dell’altra.
Consegue che, nel caso di successiva decadenza dal
beneficio riconosciuto, correttamente l’Ufficio
recupera l’imposta ordinaria come complementare senza
dover attribuire il diverso beneficio chiesto in
subordine e ciò in quanto già definitivamente negato
(Cass. sez. I n. 6160 del 1990; Cass. sez. I n. 6159
del 1990).
2. Assorbito il secondo motivo.
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti,

ex

art. 384, coma 2, c.p.c. la Corte deve decidere il
merito

rigettando

il

ricorso

introduttivo della lite fiscale.

4

del

contribuente

seconda agevolazione (nella fattispecie

atNTE DA REGIST Alleg4P
AI SENSi
N. 131 TA, ALL
N. 5
44T.F.K14 ‘TRA WA JI
compensare

4.

Sussistono

giusti

motivi

per

integralmente le spese del merito, le spese del
presente seguono invece la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara

decidendo il merito, respinge il ricorso del
contribuente avverso l’avviso di liquidazione n.
20001V001124000; compensa integralmente le spese dei
gradi di merito; condanna il contribuente a rimborsare
all’Agenzia delle Entrate le spese di legittimità, che
si liquidano in complessivi C 4.500,00 a titolo di
compenso, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 settembre 2013

assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e,

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