Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25673 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18224-2019 proposto da:

F.C., D.M.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 78, presso lo studio dell’avvocato

ELISABETTA ANAGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO

FABBROCINI;

– ricorrenti –

contro

N.G., N.L., N.M.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

OSSERVA

– l’ordinanza oggetto di revocazione dichiarò il ricorso inammissibile per tardività (notifica avviata il 13/1/2014, ordinanza d’inammissibilità dell’appello la cui copia risultava rilasciata all’avv. Mario Fabbrocini “per uso impugnazione” il 23/7/2013);

– il ricorrente in revocazione, dopo una lunga e non pertinente narrazione, da pag. 19 chiede la “cassazione” della decisione della corte per essere stata violata la legge, essendo stato violato il principio di diritto espresso dalla sentenza delle S.U. n. 6278/2019;

– la pretesa è inammissibile, in quanto non sussiste l’allegato errore di fatto censurabile con la revocazione di cui all’art. 381 bis c.p.c.;

– peraltro, con la sentenza n. 6278/2019 le S.U. hanno espresso un principio qui non pertinente, secondo il quale, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perchè interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti; qui, infatti, la tardività derivava dalla circostanza che era decorso il termine breve per impugnare, per essere stata rilasciata (con effetto di piena conoscenza), il 23/72013, come chiarisce questa Corte con l’ordinanza fatta oggetto di revocazione, copia “per uso impugnazione” dell’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, e poichè il ricorso per cassazione risultava essere stato proposto con notifica avviata il 13/1/2014, era decorso il termine di sessanta giorni decorrenti dal 23/7/2014, pur tenuto conto della sospensione feriale; considerato che non deve farsi luogo a statuizione sulle spese poichè la controparte è rimasta intimata;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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