Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25672 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25672 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 2484/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 15/11/2013

contro
st,

Barbiero Claudio;
– intimato

avverso la sentenza n. 136/43/05 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 23
novembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente Agenzia delle Entrate;

Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 136/43/05, depositata il 23
novembre 2005, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, respinto l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 261/27/02 della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il
ricorso proposto da Barbiero Claudio avverso l’avviso
di liquidazione n. 002V000632/002/D col quale veniva
recuperata l’imposta ordinaria di registro e irrogate
sanzioni, a seguito di revoca del beneficio cosiddetto
“prima casa”, per non aver il contribuente trasferito
la residenza entro il termine di decadenza di un anno,
questo decorrente dalla registrazione dell’acquisto;
termine annuale, che era originariamente stabilito
dall’art. l, Nota II bis, n. 1, lett. a), Parte I della
Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
La CTR, pur dando atto dell’inutile consumarsi
dell’originario termine annuale, perché in effetti la
compravendita era stata registrata il 28 luglio 2000,
mentre la residenza era stata trasferita soltanto il 13
2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

settembre 2001, riteneva tuttavia che il contribuente
non fosse decaduto dal diritto all’agevolazione, in
quanto dovevasi applicare il nuovo più lungo termine di
diciotto mesi di cui all’art. 33, comma 12, 1. 23
dicembre 2000, n. 388, che aveva sostituito
l’originario termine annuale. A giudizio della CTR,

perché quello originario di un anno “non era ancora
scaduto” al momento dell’entrata in vigore dell’art.
33, comma 12, 1. n. 388 cit.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
Il contribuente non si costituiva.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione e falsa applicazione della
lettera a), comma l, nota II-bis all’art. 1 della
Tariffa, parte prima, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
come modificato dall’art. 33, comma XII, Legge 23
dicembre 2000, n. 388; dell’art. 158, comma 3, l. 23
dicembre 2000, n. 388”. Questo perché, secondo
l’Agenzia delle Entrate, la CTR avrebbe errato nel
ritenere applicabile il nuovo termine di decadenza di
diciotto mesi, nonostante il rapporto tributario fosse
insorto nella vigenza della precedente previsione del
termine annuale.

3

difatti, il più favorevole termine era applicabile

RW
A1 SE[; DL
• – •5
NIAraRIA TRIBUTARIA
alla luce della consolidata
N.

Il motivo è infondato

3

“L”..3.

giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto
modo di chiarire che la disposizione di cui all’art.
33, comma 12, l. n. 388 cit., pur non avendo carattere
retroattivo, deve trovare immediata applicazione anche
con riferimento alle situazioni che, come quella

ragione della circostanza che l’originario termine
annuale non era spirato al momento dell’entrata in
vigore di quello nuovo di diciotto mesi (Cass. sez.
trib. n. 9491 del 2010; Cass. sez. trib. n. 10014 del
2009).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 settembre 2013

pervenuta all’esame, non siano ancora esaurite in

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