Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25671 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 124-2020 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL FONTANILE

ARENATO 145, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MORESCANTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE TREMITERRA;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, e per essa DOBANK SPA, PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4238/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

V.C. propone ricorso per cassazione con tre mezzi averso la sentenza della Corte di appello di Venezia depositata il 7/10/2019 nei confronti di Unicredit SPA e per essa Dobank SPA. La banca è rimasta intimata.

Con l’anzidetta sentenza la Corte di appello, in controversia concernente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da V. nei confronti della banca, ha confermato la prima decisione con la quale, il Tribunale di Venezia, rigettata la querela di falso proposta in merito all’appartenenza alla V. della firma apposta sull’avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo a lei indirizzato, ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, perché proposta oltre i termini consentiti a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

I) Nullità del procedimento in rito: errata pronuncia di rigetto dell’opposizione ex art. 650 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c. – nullità della sentenza impugnata. La ricorrente sostiene che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, successivamente, avrebbero proceduto ad assimilare, in maniera non consentita la decisione sulla querela di falso con quella relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo perché, rigettando la prima, avevano apoditticamente rigettato anche la opposizione a decreto ingiuntivo; questa operazione – a suo parere – non era consentita perché la decisione andava presa in ordine all’ammissibilità dell’opposizione e non alla opposizione stessa.

II) Omesso esame critico ed omessa valutazione dei rilievi critici formulati dall’opponente circa la erroneità degli esiti della CTU grafologica – ammissibilità e fondatezza della querela di falso – apocrifia della sottoscrizione – nullità della sentenza e del procedimento.

III) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla richiesta di prova sulla circostanza che la ricorrente V. al momento della notifica del decreto ingiuntivo non si trovasse a Venezia.

2.1. Il primo motivo è inammissibile, perché la ricorrente riproponendo sostanzialmente il motivo di appello, non si confronta con la decisione della Corte veneta sul punto: questa, invero, ha qualificato la pronuncia di primo grado come declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per tardività, attraverso la ponderata lettura combinata della motivazione e del dispositivo e la censura non coglie tale ratio decidendi, né la censura.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché contrariamente a quanto assume la ricorrente, errando – la Corte di appello non ha omesso alcun esame dei rilievi critici svolti dal CT di parte avverso la CTU grafologica, ma ne ha motivatamente escluso la rilevanza, puntualizzando che: la notifica, anche ove sottoscritta dal marito sarebbe stata ugualmente valida; il CTU aveva motivatamente accertato la riconducibilità della firma alla V. mediante la comparazione con altre firme di comprovata provenienza; rettamente non si era dato seguito alla richiesta di approfondimento circa la riferibilità della firma al coniuge della V., sia perché preclusa dalle convincenti conclusioni del CTU, sia perché tale approfondimento avrebbe implicato l’estensione del contraddittorio nei confronti del terzo al quale la firma era stata attribuita per consentire la comparazione della scrittura.

La decisione risulta, inoltre conforme ai principi in materia, secondo i quali “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione.” (Cass. n. 15147 del 11/06/2018; Cass. n. 30364 del 21/11/2019), perché la Corte di appello ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che non potesse avere seguito l’approfondimento relativo alla pretesa riconducibilità della sottoscrizione al coniuge della V. e la relativa statuizione non risulta né colta, né censurata.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile, per la sua aspecificità e perché non si confronta con la ratio decidendi.

Invero, quanto alle richieste istruttorie, va rammentato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 19985 del 10/08/2017). Nel caso in esame, non vi è tale puntuale indicazione né nel motivo, né nella parte dello svolgimento del processo di primo grado contenuta nel ricorso, a cui la ricorrente rinvia, in quanto risulta prospettata solo la tesi difensiva in ordine all’allontanamento della V. da Venezia per un ampio arco temporale, comprendente l’epoca della notifica.

Sotto altro profilo il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, centrata sulla mancanza di decisività della prova per come articolata: la Corte di appello ha infatti rimarcato che anche ove fosse stato provato l’allontanamento della ricorrente da Venezia, ciò non sarebbe stato idoneo ad escludere con ogni certezza la sua presenza ivi nel giorno della notifica, tenuto conto dell’esito della CTU grafologica.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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