Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25671 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21244-2015 proposto da:
D.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA
TAGLIALATELA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);
– intimata –
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2716/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, del 3/3/2015 depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;
udito l’Avvocato TAGLIALATELA MONICA, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO
D.C.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Equitalia Sud spa (che non resiste) e dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di comparire all’eventuale udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2716/46/2015, depositata in data 20/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per IRPEF ed altro, in relazione all’anno d’imposta 1995 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per mancata prova della data di notifica della cartella di pagamento e, conseguentemente, della tempestiva proposizione del ricorso, nel termine di gg. 60.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame del contribuente, stante la mancata esibizione delle ricevute di ritorno delle relazioni di notifica postale, all’Agenzia delle Entrate, costituitasi nel secondo grado del giudizio, e di Equitalia Sud spa, non costituitasi.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14, 49, 53 e 61 e artt. 331 e 332 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, malgrado l’Agenzia delle Entrate si fosse costituita (e fosse stato depositato l’arto di appello con la ricevuta di spedizione dell’atto notificato, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22), mentre il Concessionario per la riscossione rappresentava un litisconsorte processuale scindibile, la cui mancata evocazione nel giudizio (avente ad oggetto la contestazione del merito della pretesa impositiva portata dalla cartella, non essendo divenuta definitiva la sentenza della C.T.R. che aveva dato luogo all’emissione del ruolo non era idonea ad inficiare la procedibilità dell’impugnazione.
2. La censura è fondata.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di cause scindibili, in applicazione dell’art. 332 c.p.c., pur essendo la sentenza di primo grado unica, la stessa ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, cosicchè, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice deve limitarsi ad ordinare (non l’integrazione del contraddittorio come previsto, in presenza di cause inscindibili, dall’art. 331 c.p.c., ma) la notificazione dell’impugnazione anche ai soggetti nei cui confronti l’impugnazione stessa non sia preclusa, ai fini di una litis denuntiatio, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale. L’omessa osservanza dell’ordine del giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini di impugnazione, ex artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non abbiano ricevuto la notificazione.
Nella specie, il contribuente, a fronte: di un giudizio volto a contestare esclusivamente il merito della pretesa impositiva (e notificato in primo grado al concessionario per la riscossione esclusivamente ai fini della litis denuntiatio, come accertato dalla C.T.P.), legittimamente, ha scelto di evocare in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza che l’aveva visto soccombente. La costituzione in appello dell’Agenzia delle Entrate era idonea a sanare vizi di notifica del gravame.
La sentenza della C.T.R. è pertanto meritevole di cassazione, in quanto non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile l’appello.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016