Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25671 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21244-2015 proposto da:

D.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA

TAGLIALATELA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2716/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, del 3/3/2015 depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato TAGLIALATELA MONICA, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

D.C.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Equitalia Sud spa (che non resiste) e dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di comparire all’eventuale udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2716/46/2015, depositata in data 20/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per IRPEF ed altro, in relazione all’anno d’imposta 1995 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per mancata prova della data di notifica della cartella di pagamento e, conseguentemente, della tempestiva proposizione del ricorso, nel termine di gg. 60.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame del contribuente, stante la mancata esibizione delle ricevute di ritorno delle relazioni di notifica postale, all’Agenzia delle Entrate, costituitasi nel secondo grado del giudizio, e di Equitalia Sud spa, non costituitasi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14, 49, 53 e 61 e artt. 331 e 332 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, malgrado l’Agenzia delle Entrate si fosse costituita (e fosse stato depositato l’arto di appello con la ricevuta di spedizione dell’atto notificato, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22), mentre il Concessionario per la riscossione rappresentava un litisconsorte processuale scindibile, la cui mancata evocazione nel giudizio (avente ad oggetto la contestazione del merito della pretesa impositiva portata dalla cartella, non essendo divenuta definitiva la sentenza della C.T.R. che aveva dato luogo all’emissione del ruolo non era idonea ad inficiare la procedibilità dell’impugnazione.

2. La censura è fondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di cause scindibili, in applicazione dell’art. 332 c.p.c., pur essendo la sentenza di primo grado unica, la stessa ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, cosicchè, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice deve limitarsi ad ordinare (non l’integrazione del contraddittorio come previsto, in presenza di cause inscindibili, dall’art. 331 c.p.c., ma) la notificazione dell’impugnazione anche ai soggetti nei cui confronti l’impugnazione stessa non sia preclusa, ai fini di una litis denuntiatio, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale. L’omessa osservanza dell’ordine del giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini di impugnazione, ex artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non abbiano ricevuto la notificazione.

Nella specie, il contribuente, a fronte: di un giudizio volto a contestare esclusivamente il merito della pretesa impositiva (e notificato in primo grado al concessionario per la riscossione esclusivamente ai fini della litis denuntiatio, come accertato dalla C.T.P.), legittimamente, ha scelto di evocare in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza che l’aveva visto soccombente. La costituzione in appello dell’Agenzia delle Entrate era idonea a sanare vizi di notifica del gravame.

La sentenza della C.T.R. è pertanto meritevole di cassazione, in quanto non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile l’appello.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA