Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25670 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35949-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ASCANIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO FELICE LAMICELA;

– ricorrente –

contro

CU.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE DE GERONIMO, MARIA CRISTINA DE

GERONIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1740/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.G. propone ricorso per cassazione con due mezzi nei confronti di Cu.Ma., avverso la sentenza della Corte di appello di Catania depositata il 16/7/2019 che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata dichiarata la paternità naturale di C. nei confronti di Cu.Ma., ed ha condannato lo stesso al risarcimento dei danni.

Cu. ha replicato con controricorso.

C. ha depositato memoria.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 115,116 c.p.c., nonché degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c.. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale abbia enfatizzato il suo legittimo rifiuto a sottoporsi alle prove di compatibilità genetica, trascurando la sua partecipazione al processo, nel corso della quale aveva svolto diffusamente le sue difese; ritiene che la mancata sottoposizione al test genetico era comportamento presuntivamente valutabile, che costituiva un “contegno della parte” da cui si potevano desumere solo argomenti di prova e non, invece, piena prova.

II) Violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Il ricorrente lamenta il travisamento del senso delle deposizioni testimoniali da parte della Corte distrettuale, segnalando che queste concernevano circostanze apprese de relato dalla madre Concetta Cu. e da Cu.Ma. e non erano, pertanto, idonee a provare che egli ricorrente fosse stato l’autore del concepimento.

Si duole anche dell’interpretazione compiuta dalla Corte catanese di alcune missive inviate dallo stesso C. a Concetta Cu., il cui contenuto sarebbe stato travisato dalla Corte catanese, avendo egli manifestato in detta lettere timore non per la sua posizione di sacerdote, ma per la sorte della ragazza nubile rimasta incinta, anche in relazione all’attività di catechista svolta dalla stessa e lo scandalo che ciò avrebbe comportato, negando ancora una volta la paternità.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del rapporto di filiazione. Le indagini ematologiche e genetiche, affidate al consulente d’ufficio, non rappresentano, pertanto, nella fattispecie in esame, soltanto un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituiscono il più valido strumento per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. n. 3563 del 17/02/2006; Cass. n. 15568 del 14/07/2011). A ciò va aggiunto che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.” (Cass. n. 3479 del 23/02/2016), pertanto, è indiscussa l’esigenza istruttoria che ha condotto alla decisione di espletamento della CTU.

Tanto premesso, va ribadito – contrariamente a quanto assume il ricorrente, anche nella memoria – che “Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.” (Cass. n. 6025 del 25/03/2015; Cass. n. 28886 del 08/11/2019), di guisa che la decisione impugnata risulta immune dal vizio denunciato avendo rettamente applicato i principi in materia.

2.2. Il secondo motivo è assorbito perché privo di decisività, in ragione del rigetto del primo motivo, pur presentando profili di inammissibilità perché in buona sostanza sollecita un rinnovato sindacato di fatto, sotto la veste della prospettata violazione di legge.

Va qui confermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017). Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 07/12/2017; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 16056 del 02/08/2016).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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