Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2567 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11656-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.G.M. AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ANTONINO DIERNA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE

VACCARO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– controricorrente –

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.), in persona

del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato MARIA TARANTINO, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GIOVANNI DI SALVO giusta procura speciale

estesa in calce al controricorso:

– controricorrente e ricorrente adesivo –

avverso la sentenza n. 393/16/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 28.10.2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.12.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del primo e del

secondo motivo di ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato GIOVANNI PALATIELLO

l’Avvocato GIUSEPPE VACCARO e per le resistenti e l’Avvocato ALFONSO

PAPA MALATESTA (per delega).

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 28.10.2013 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibili sia l’appello principale, proposto dalla società IGM Ambiente S.r.L., che quello incidentale, proposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della Riscossione, avverso la sentenza n. 226/2/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva accolto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento e pregressa iscrizione a ruolo per omessi versamenti IRAP, IRES ed IVA, oltre interessi e sanzioni, annualità 2007.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10; degli artt. 88 e 157 c.p.c. e dell’art. 97 Cost….(per)… abuso del processo. Violazione del principio di correttezza e buona fede in sede processuale”.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 23, 53 e 54 e della L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7”.

Con il terzo motivo ha denunciato “violazione dell’art. 153 c.p.c. e del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

L’Agente della Riscossione si è costituito proponendo ricorso incidentale in adesione ai motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate.

La società contribuente ha infine depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per avere erroneamente rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale “non già d’ufficio ma su istanza della stessa parte che vi ha dato causa”, ovvero la società contribuente, è infondato; la CTR risulta aver dichiarato inammissibile, infatti, il ricorso incidentale sul presupposto del mancato adempimento, da parte delle appellanti incidentali, dell’onere, anche sulle stesse gravante, oltre che sull’appellante principale, del deposito della copia dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione lamentano che la CTR abbia erroneamente posto anche a carico degli appellanti incidentali l’onere di depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, copia dell’appello, gravando invece tale onere esclusivamente nei confronti dell’appellante principale.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che la CTR non avrebbe in ogni caso rimesso in termini gli appellanti principali per provvedere al suddetto deposito in quanto trattavasi di decadenza per causa ad essi non imputabile.

2.2. Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi, sono infondate, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione delle norme indicate come violate, seguendo l’interpretazione datane da questa Corte.

2.3. Si è, infatti, affermato che “in tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale è inammissibile, anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile anche l’appello principale. Infatti, pur non essendo la prima impugnazione travolta dall’inammissibilità della seconda, atteso che questa conseguenza è prevista per le sole impugnazioni incidentali tardive, l’incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale tempestivo, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nè la previsione di tale onere a carico dell’appellante incidentale rende allo stesso estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, spettandogli il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l’appellante principale abbia effettuato l’adempimento o se, invece, egli debba surrogarsi a questo per evitare la pronuncia di inammissibilità (cfr. Cass. nn. 17722/2016, 15432/2015, 4679/2012).

2.4. A fronte di detti principi, le argomentazioni a confutazione svolte dalle parti ricorrenti non colgono nel segno laddove, da un canto, l’inammissibilità dell’appello incidentale in caso di mancato deposito presso la segreteria del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, pur non essendo previsto espressamente dalla norma, deriva conseguenzialmente dal carattere autonomo dell’impugnazione incidentale tempestiva; e, dall’altro, la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3 (il quale prescrive che subito dopo il deposito del ricorso in appello la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza) non soccorre ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi, di norma di natura meramente acceleratoria, la cui applicazione, per come rilevato anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n 321/2009, viene a gravare la segreteria del Giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perchè successivi alla costituzione in giudizio dell’appellante) ed organizzativamente onerosi.

2.6. Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di affermare la sussistenza dell’abuso del processo allorquando lo strumento processuale viene azionato per conseguire finalità estranee o addirittura contrarie rispetto a quelle per cui l’ordinamento appresta lo strumento di tutela per la posizione sostanziale della parte (cfr. Cass. n. 210/2014 con la quale si è ritenuto sussistere un uso abusivo del processo qualora la parte abbia impugnato l’atto impositivo ben oltre la scadenza del termine previsto dalla legge al solo scopo di precostituirsi una lite pendente per accedere al condono) laddove, nel caso in specie, l’inammissibilità dell’appello incidentale non trova fonte diretta nel mancato deposito dell’atto di appello principale, con conseguente insussistenza anche dell’obbligo di rimettere in termini le parti ai sensi dell’art. 153 c.p.c.

3. Ne consegue l’integrale rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della Riscossione con la condanna, in solido, delle parti soccombenti alla refusione, in favore della contribuente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente adesivo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia S.p.A., in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società contribuente, in Euro 22.000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Riscossione Sicilia S.p.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso adesivo, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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