Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2567 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 04/02/2020), n.2567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26672-2018 proposto da:
EXETECH LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo
studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FEDERICA IANNOTTA, ANTONELLA IANNOTTA;
– ricorrente –
contro
TIRONI SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO E IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO GIAVAZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 444/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 21/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO
MARCHEIS CHIARA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. La società Exetech Ltd chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 2.013.910,25 nei confronti della società Tironi s.p.a., a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori di recupero e trasformazione urbanistica di un complesso di archeologia industriale in (OMISSIS).
Adito con opposizione fatta valere dalla società Tironi, il Tribunale di Bergamo, rilevato l’avvenuto pagamento di Euro 971.600, con sentenza n. 10708/2008 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento in favore dell’opposta della somma di Euro 1.042.310,25.
2. Avverso la sentenza proponeva appello Tironi s.p.a..
Con sentenza n. 444/2018, la Corte d’appello di Brescia rilevava la nullità del contratto di incarico professionale stipulato tra le parti e, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di Exetech.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Exetech.
Resiste con controricorso Tironi s.r.l. in concordato preventivo e in liquidazione.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in due motivi con cui si denuncia:
1. “violazione e falsa applicazione dell’art. 2231 c.c. nel combinato disposto con l’art. 1418 c.c., in relazione al quadro normativo in materia di costituzione di società di ingegneria e di liberalizzazione delle attività professionali regolamentate ed in particolare in relazione alla L. n. 266 del 1997, art. 24 (come interpretato e modificato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 148 e 149)”;
2. “violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 1997, art. 24 (come interpretato e modificato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 148 e 149) in relazione ad un rapporto contrattuale tra soggetto privato e società di ingegneria che è intercorso in data successiva alla data di entrata in vigore della predetta legge”.
Il Collegio, anche alla luce della memoria depositata dalla società ricorrente, ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 e, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020