Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2567 del 04/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2567 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Motivazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA
DEL
TERRITORIO,
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CIARDIELLO REMIGIA,
residente a Castel Volturno,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.230/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 34, in data
14.06.2010, depositata il 15 giugno 2010
Udita la relazione della causa svelta nella Camera di
Data pubblicazione: 04/02/2013
Consiglio del 19 dicembre 2012, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dott. Antonietta Carestia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20547/2011 è stata
1) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza 230/34/2010 in data 14.06.2010,
depositata il 15 giugno 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 34, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva
accolto il ricorso della
signora Ciardiello Remigia, avverso
accertamento
con
cui
l’Agenzia
l’avviso di
del
Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza della contribuente.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) La contribuente non ha svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata
della legge 23 dicembre 1996, n ° 662,
ai sensi
3, comma 58, di
procedere alla riclassificazione di immobili il cui
depositata in cancelleria la seguente relazione:
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa
zona,
nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)
I giudici di merito hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a
controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura di
classamento degli immobili.
In particolare,
in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona,
a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
4
segno opposto, che si erano collocate nei solco di un
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di nasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio e non inducendo a diverso opinamento le
argomentazioni svelte dall’Agenzia del Territorio, il
ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, in vero, che questa Corte ha già affermato
( sent. 9629/2012, 11370/2010, 11371/2010) che
l’Agenzia del Territorio, quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve
specificare se tale mutato classamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte
5
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta
del contribuente;
Considerato, pure, che la tesi secondo cui, pur dopo
l’entrata in vigore della legge 311/2004,
persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al
procedimento dell’amministrazione finanziaria di
immobili il cui classamento risulti non aggiornato o
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari
aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione;
Ritenuto,
infatti,
che i presupposti dei poteri
d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 58
della legge n. 662/96 e
all’ art. l comma 335 L. 311/04 sono
diversi, giacche
completamente
mentre nella prima si prevede una
comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra
rendite catastali) di singoli immobili e non si opera
nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare
(né con riferimento all’immobile oggetto della
richiesta di riclassificazione, né con riferimento agli
immobili assunti come parametro del giudizio compativo
di palese non congruità del classamento del primo) nella seconda assume invece rilievo proprio il valore
di mercato
degli immobili, e, d’altronde, che
il
valore di mercato rilevante quale presupposto per la
6
riclassificazione ex art. 3, comma 58, l. 662/96 degli
richiesta di riclassificazione non è quello
di un
singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di
una intera microzona che rileva non per sé stesso, ma
se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti
insieme delle micrezone comunali;
Considerato
che
la non coincidenza
dei presupposti
applicativi del comma 58 dell’articolo 3 della legge
n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo l della legge n. 311/04 del 2004, ed il
disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove
prescrive che negli atti dell’amministrazione
finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione”- comportano che la
revisione della classificazione di un immobile deve
essere motivata in termini che esplicitino in maniera
intellegibile le specifiche giustificazioni della
riclassificazione concretamente operate che, d’altro
canto, è la conoscenza di tali presupposti che consente
al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare
l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come
richiesto dall’ art. 18 D.Lgs.vo 546/92, i motivi di
doglianza;
7
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’
Considerato, conclusivamente, che la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile, già
munito di rendita catastale, deve esplicitare
nuovo classamento sia
se il
stato adottato, ai sensi del
comma 336 dell’articolo 1 1. 311/04,
in ragione di
recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali
trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia
stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo l
l. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali,
caso,
recando, in tal
la specifica menzione dei suddetti rapporti e
del relativo scostamento;
oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso,
fabbricati,
la specifica individuazione
del
loro
classamento
di tali
e
delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
8
trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,
all’unità immobiliare oggetto di rilassamento;
Considerato che la decisione impugnata, che a tali
regole si è sostanzialmente attenuta rilevando il vizio
dell’atto di classamento, per tutte le considerazioni
svolte non giustifica le formulate doglianze;
spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.C.M.
rigetta il ricorso dell’Agenzia del Territorio.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012.
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le