Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2567 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16085/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CAFFETTERIA GIUSY sas DI SABEDDU EMANUELE & C, D.T.C.,

S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA, del 26/3/07 depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 18/4/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva i gravami interposti, in via principale, dall’Agenzia delle entrate di Treviso e, in via incidentale, dai contribuenti Caffetteria Giusy s.a.s. di Sabeddu Emanuele & C., D.T.C. ed S.E. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso di rideterminazione, in parziale accoglimento dell’opposizione spiegata avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni per impiego di due lavoratrici dipendenti non risultanti dalle scritture o altri documenti obbligatori emesso dall’Agenzia delle entrate di Treviso sulla base di un p.v. di funzionari dell’INAIL a seguito di ispezione effettuata il 2/9/2004.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, commi 3 e 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.c., D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3^ motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 7, comma 4, artt. 2697, 2726, 2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Va preliminarmente esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2^ motivo, che dovrà essere accolto, in quanto si appalesa fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, laddove risulta affermato che La Commissione Tributaria Regionale di Venezia osserva come durante la fase d’appello non siano emersi elementi tali da modificare il dispositivo o le motivazioni della sentenza impugnata, che merita di essere totalmente condivisa, il suindicato principio appare invero disatteso dal giudice dell’appello.

Dell’impugnata sentenza – assorbiti i restanti motivi – s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, perchè facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parti costituite;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che va pertanto accolto il 2^ motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA