Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2567 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16085/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
CAFFETTERIA GIUSY sas DI SABEDDU EMANUELE & C, D.T.C.,
S.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 15/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di VENEZIA, del 26/3/07 depositata il 18/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 18/4/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva i gravami interposti, in via principale, dall’Agenzia delle entrate di Treviso e, in via incidentale, dai contribuenti Caffetteria Giusy s.a.s. di Sabeddu Emanuele & C., D.T.C. ed S.E. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso di rideterminazione, in parziale accoglimento dell’opposizione spiegata avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni per impiego di due lavoratrici dipendenti non risultanti dalle scritture o altri documenti obbligatori emesso dall’Agenzia delle entrate di Treviso sulla base di un p.v. di funzionari dell’INAIL a seguito di ispezione effettuata il 2/9/2004.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, commi 3 e 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2^ motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.c., D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 3^ motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 7, comma 4, artt. 2697, 2726, 2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Va preliminarmente esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2^ motivo, che dovrà essere accolto, in quanto si appalesa fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).
Orbene, laddove risulta affermato che La Commissione Tributaria Regionale di Venezia osserva come durante la fase d’appello non siano emersi elementi tali da modificare il dispositivo o le motivazioni della sentenza impugnata, che merita di essere totalmente condivisa, il suindicato principio appare invero disatteso dal giudice dell’appello.
Dell’impugnata sentenza – assorbiti i restanti motivi – s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, perchè facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parti costituite;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che va pertanto accolto il 2^ motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010