Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2567 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2567 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 3629-2013 proposto da:
BORDACCHINI ROLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA TUSCOLANA 897, presso lo stuolo dell’avvocato
DANIELA D’AVELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMILIANO MANNA giusta delega in calce;
– ricorrente contro

2018
55

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 115/2012 della COMM.TRIB.REG.
di PERUGIA, depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MANNA che ha
chiesto l’accoglimento.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatti della causa
,
1. Rolando Bordacchini ricorre, con due motivi, per la cassazione della
6tuco.R.)
sentenza n.115/04/2012 der)412 cosajzjim 2012, con la quale la commissione_
tributaria regionale dell’Umbria ha dichiarato la legittimità dell’avviso di
liquidazione ed irrogazione di sanzioni, notificato ad esso ricorrente in revoca
delle agevolazioni “prima casa” fruite ai fini dell’imposta di registro per un

finanziaria, confermata dalla commissione regionale e fondata sulla inclusione
nel calcolo della superficie di tale immobile dei due locali pertinenziali posti al
piano terra e catastalmente classificati come “ripostiglio” e come “centrale
termica/fondo”- di dimensioni superiori a 200 mq, dunque di lusso, ai sensi
dell’articolo 5 del d.m. Lavv. Pubb., 2 agosto 1969, e perciò escluso dal
beneficio.
vintivi della decisigne
1. Con i due motivi di ricorso, il Bardacchini lamenta, rispettivamente:
1.1. in relazione all’art.360,1°co., n.3, cod.proc.cív., la violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, deducendo che la commissione
regionale abbia errato nell’includere nel calcolo della superficie dell’immobile
anche i due locali pertinenziali sopradetti;
1.2. in relazione all’art.360,1°co., n.5, cod.proc.civ., l’omissione, l’insufficienza
e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere la
commissione tributaria regionale ingiustificatamente accolto l’appello
incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo
grado nella parte in cui con quest’ultima il ricorrente era stato esonerato dalle
sanzioni perché giudicato non colpevole dell’errore commesso ritenendo l’art. 5
del d.m. 2 agosto 1969 suscettivo di includere nell’elenco dei locali da non
considerare ai fini del calcolo della dimensione dell’immobile, i locali
“ripostiglio” e “centrale terminca/fondo”, siccome assimilabili alle “cantine” e
alle “soffitte”, secondo un’interpretazione conforme, da un lato, alla lettera
della norma, dall’altro, all’esigenza di evitare un trattamento differenziato tra
locali identici o omogenei.

immobile risultato essere -secondo la tesi espressa dall’amministrazione

2. I motivi non sono fondati.
3. Con riferimento al primo, si osserva:
3.1. l’art. 5 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969 -al quale si deve avere
riguardo nello stabilire se l’abitazione del ricorrente sia o non sia di lusso e
quindi sia o non sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”
di cui all’art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella

composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi
superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze,
le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza
un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”;
3.2. nell’elencazione dei locali la cui superficie va esclusa dal calcolo della
superficie utile non compaiono il “ripostiglio” e la “centrale termica/fondo”;
3.3. la suddetta elencazione è tassativa e non si presta ad interpretazioni
estensive perché, ritenendo altrimenti, verrebbe ad ampliarsi l’area
dell’agevolazione fiscale per la prima casa non di lusso, e così a violarsi il
principio per cui i benefici in materia fiscale non possono essere estesi in via
interpretativa (sul punto v., oltre a Cass. 22279/2011, esattamente richiamata
dalla commissione tributaria regionale della Umbria nella decisione impugnata,
anche Cass. n. 18483/2016, laddove è stata dichiarata tassativa l’elencazione,
identica a quella di cui si tratta, contenuta nell’art. 6 del d.m. cit.).
4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva:
4.1 la commissione tributaria regionale, dopo aver riportato il disposto dell’art.
5 del d.m. 2 agosto 1969, aver sottolineato la tassatività dell’elenco in parola,
aver evidenziato che i vani in contestazione erano “posti al piano terra” e che il
“ripostiglio” e “la centrale termica /fondo” non “sono previsti nella normativa”,
ha riformato la sentenza di primo grado in punto di applicazione delle sanzioni,
scrivendo che tale applicazione era stata esclusa dalla commissione provinciale
“senza alcuna motivazione e fondamento giuridico” e senza che sussistesse
“incertezza interpretativa sulla materia”;
4.2 i termini “cantina” e “soffitta” descrivono, nel rispettivo significato letterale

formulazione “ratione temporis” vigente-, stabilisce che sono di lusso “le case

e d’uso comune, un locale interrato e un locale posto tra l’ultimo piano ed il
tetto di un edificio;
4.3 in ragione di quanto precede, risulta di immediatamente evidente che la
sentenza impugnata non può dirsi mancante di un discorso motivazionale, non
può dirsi caratterizzata da un discorso motivazionale viziato da
contraddittorietà (dato che questo vizio presuppone che a fondamento della

e da non consentire l’individuazione del procedimento logico-giuridico posto a
base del pronunciamento finale) e risulta anche che la sentenza impugnata, al
contrario di quanto lamentato dal ricorrente, non può oggettivamente dirsi
viziata da insufficiente motivazione avendo la commissione tributaria regionale
dato esaustivo conto della ragione per cui non era ravvisabile la causa di non
punibilità prevista dall’art. 6 del d.lgs. 472/1997 (“obiettiva incertezza sulla
portata e sull’ambito applicativo” della norma -l’art. 5 del D.M. Lavv. Pubb. 2
agosto 1969- alla quale la violazione contestata al ricorrente è correlata).
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell’amministrazione.
pqm
la Corte rigetta il ricorso proposto da Rolando Bordacchini per la cassazione
della sentenza n.115/04/2012, emessa il 14 maggio 2012 dalla Commissione
tributaria regionale dell’Umbria;
niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell’amministrazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2108.
Il Presidente
Dottor

ttor Domeni -Chindemi

decisione siano poste ragioni in contrasto tra loro in guisa da elidersi a vicenda

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