Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25669 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25669

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6692-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1180/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/12/2011 R.G.N. 1418/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.12.2011, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto a C.F. la pensione supplementare maturata in relazione ai contributi versati successivamente al pensionamento presso la c.d. gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e non invece dalla prima c.d. finestra utile di cui alla L. n. 247 del 2007;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

che C.F. ha depositato controricorso, parimenti illustrato con memoria;

che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 5-6, L. n. 243 del 2004, art. 1,comma 3, e L. n. 1338 del 1962, art. 5 per avere la Corte di merito ritenuto che il regime delle c.d. “finestre” introdotto dalla prima delle disposizioni citate, in virtù della quale il conseguimento delle prestazioni pensionistiche è stato differito rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, non si applicasse anche alla pensione supplementare;

che questa Corte, giudicando su fattispecie affatto analoga, ha già avuto modo di fissare il principio di diritto secondo cui, in materia di pensione supplementare per gli iscritti alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, atteso che il D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2 nel prevedere che gli iscritti alla gestione separata che conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purchè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, per le domande amministrative presentate in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1 che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorre far riferimento per stabilire se l’istante abbia maturato o meno i requisiti per la liquidazione della pensione supplementare (Cass. nn. 15393 e 15500 del 2017);

che, non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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