Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25669 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 507-2019 proposto da:

A.L., G.A., A.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato

FAUSTO FIORAVANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

MANDARINO;

– ricorrenti –

contro

A.C., A.A.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PAGANELLA 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

D’ONOFRIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO AVALLONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1424/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti;

– il Tribunale di Nocera, accolta la domanda di A.A.M. e di A.L., dichiarate illegittime talune opere eseguite dai convenuti G.A., A.A. e A.L., condannò quest’ultimi alla demolizione delle predette opere, disattendendone l’eccezione d’usucapione;

– lo specifico della decisione della Corte d’appello di Salerno, che qui viene in rilievo, riguarda l’eccezione d’usucapione concerne l’area in contestazione;

– eccezione, che veniva disattesa anche in appello sulla base della seguente motivazione: “deve ritenersi non acquisita la prova dell’usucapione, comunque riferibile al solo ampliamento della terrazza e realizzazione della scala a chiocciola, stante che i testi non sono stati precisi sui fatti narrati, e comunque in contrapposizione con i testi della controparte, pertanto, la prova deve ritenersi carente stante che in caso di usucapione di cose comuni, la prova è particolarmente rigida, dovendosi dimostrare con atti la volontà di mutare il proprio possesso, in uso esclusivo del bene, atti chiaramente conoscibili e percepibili dagli altri comproprietari. Esclusa la prova dell’usucapione, deve altresì, escludersi l’applicabilità dell’art. 938 c.c., stante che pur sussistendo l’applicabilità dell’istituto dell’accessione alle cose comuni, resta ferma la facoltà degli altri comunisti, che diventano comproprietari delle cose realizzate senza il consenso, di chiederne l’abbattimento (Cass. SS.UU. n. 3873 del 16/02/2018)”;

ritenuto che G.A., A.A. e A.L. ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura e che gli intimati resistono con controricorso;

– ritenuto che i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2967 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, assumendo che la “statuizione del giudice territoriale non è stata idoneamente argomentata”, la quale si era limitata “a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senta accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi); inoltre era mancante una adeguata motivazione in ordine alle risultanze di prova e all’attendibilità dei testi;

considerato che il motivo è inammissibile per una convergente pluralità di ragioni:

a) in primo luogo occorre rilevare che la censura appare priva di specificità, in quanto con la stessa i ricorrenti, dopo aver evocato principi generali in materia di vaglio probatorio, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, in concreto, come si è sopra riportato, ha spiegato le ragioni per le quali non era rimasto dimostrato il possesso ad usucapionem rivendicato;

b) una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dall’art. 360, c.p.c., novellato n. 5;

c) nella sostanza, scevra da dissimulazione, i ricorrenti con il motivo in esame instano per un riesame delle valutazioni del giudice del merito; trattasi di doglianze che mirano ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

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