Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25669 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13356/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 734/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO
GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 734/5/18 depositata in data 22 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7876/29/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva riunito e accolto i ricorsi di P.A. contro avvisi di accertamento II.DD. 2005 e 2007 con cui, a seguito di segnalazione delle autorità francesi, veniva contestato il possesso dei redditi all’estero non dichiarati (c.d. lista Falciani);
– La CTR in particolare si pronunciava sull’annualità 2005, condividendo l’esito decisionale assunto dai giudici di prime cure, favorevole al contribuente;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi;
– Il contribuente non si è difeso, restando intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con istanza depositata successivamente all’adunanza camerale, avanti alla Corte e di Cassazione, in data 7.6.2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, producendo oltre alla domanda di definizione della lite anche quietanza di pagamento della prima rata nella misura fissata;
– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.
P.Q.M.
la Corte, riconvocatasi nella medesima composizione in data 26.9.2019, letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019