Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25668 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25668

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6254-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO,SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA

GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10691/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2011 R.G.N. 9618/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.3.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a G.M.O. la pensione di reversibilità quale coniuge superstite di M.P., titolare di pensione liquidata sulla scorta della Convenzione internazionale italo-jugoslava vigente all’epoca del suo pensionamento;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura;

che la pensionata è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 48 Regolamento CE n. 1408/1971 e della L. n. 218 del 1952, art. 13 (come modificato dalla L. n. 903 del 1965, art. 23), per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna intimata avesse diritto alla pensione di reversibilità nonostante che il de cuius non potesse far valere almeno 52 settimane di contribuzione in Italia e fosse deceduto in data successiva al 1.5.2004, ossia nella piena vigenza del Regolamento cit., conseguente all’adesione della Slovenia all’Unione Europea;

che questa Corte ha già avuto modo di fissare il principio di diritto secondo cui la pensione di reversibilità in regime internazionale, benchè acquisita dal superstite iure proprio, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso (Cass. n. 23841 del 2015, cui hanno dato seguito Cass. nn. 24534 e 24645 del 2015);

che, nella specie, il de cuius, benchè deceduto il 4.12.2004, godeva della pensione diretta conseguita in virtù della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1947, che non prevedeva alcun requisito assicurativo minimo per la totalizzazione dei contributi (così il ricorso per cassazione, pag. 4), di talchè risulta corretta la conclusione della Corte di merito, che ha escluso che, ai fini della pensione di reversibilità, potesse rilevare la disciplina successivamente entrata in vigore;

che il ricorso va conseguentemente rigettato, nulla disponendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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