Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25668 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19385-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 646/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, del 19/12/2014 depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 646/49/2015, depositata in data 26/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF, IRAP ed IVA, dovute in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito di rideterminazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dei ricavi dichiarati quanto all’attività di commercio al dettaglio di pesci, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliete il gravame dei contribuente, hanno sostenuto che latro impositivo doveva essere annullato per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio, trattandosi di accertamento standardizzato fondato sull’applicazione vegli studi di settore e, nei merito, anche per generico riferimento, nell’individuazione della percentuale di ricarico applicabile, a quella di cui allo studio di settore relativo all’attività in esame”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 7, avendo i giudici della CTR ritenuto l’atto impositivo fondato, esclusivimamente, sulle risultanze dello studio di settore, laddove l’accertamento analitico-induttivo era fondato sulla palese antieconomicità della gestione aziendale, e conseguentemente necessario l’instaurazione del previo contraddittorio.

2. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione l’invalidità dell’atto. Ne consegue che in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’amministrazione fiscale di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento dei mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Nè rileva, nella fattispecie, citiamo affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19667/2014 (e nella gemella n. 19668/2014), considerato quanto chiarito dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza successiva n. 24823/2015, in ordine al fatto che va escluso) il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello europeo, in quanto detto riconoscimento e “rimasto fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalle pronunzie medesime” stante il tema specifico in concreto affrontato (le iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77). Nella specie, come emerge dal contenuto dell’avviso di accertamento, ritrascritto in ricorso per cassazione, si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito, per l’anno 2005, a seguito di controllo contabile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, sulla base della rilevata antieconomicità della gestione (essendo stato dichiarato il costo del venduto in misura superiore all’ammontare degli stessi ricavi, con una percentuale di ricarico negativa) e non sulla base dello scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dallo standard applicabile. Anzi, nella motivazione dell’atto, veniva evidenziato che “solo a causa dell’adeguamento dei ricavi ai risultati dello studio di settore per Euro 20.902,00 effettuato in sede di dichiarazione non si assiste al risultato di un reddito negativo”.

La C.T.R. invece, in via preliminare, qualificando l’atto impositivo come “fondato sull’applicazione degli studi di settore”, ha dichiarato nullo l’avviso, per assenza del preventivo contraddittorio, in violazione dei principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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