Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25667 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25667

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6852-2012 proposto da:

MOMENTO MEDICO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

SANTORIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MUROLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– EQUITALIA SUD S.P.A., subentrata alla EQUITALIA POLIS S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA VISCARDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMILIA GRIMALDI, giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 570/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 01/08/2012 R.G.N. 1292/2010; il P.M. ha depositato

conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

1. che, con sentenza in data 1 agosto 2011, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione, proposta dalla s.r.l. Momento Medico s.r.l., alla cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 68.366,95 a titolo di contributi per gli anni 1996-1999;

2. che avverso tale sentenza la s.r.l. Momento Medico s.r.l. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale hanno opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ed Equitalia Sud s.p.a., con controricorso;

3. che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

4. che, deducendo violazione di legge (art. 184-bis c.p.c., art. 153 c.p.c., comma 2, e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4), la parte ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’opposizione, emessa da entrambi i giudici di merito, per decorso del termine di 40 giorni, contemplato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, reputando priva di rilievo l’erronea indicazione, enunciata nella cartella di pagamento opposta, del diverso termine di 60 giorni, nella specie rispettato, per impugnare l’atto, notificato dal Concessionario della riscossione, per conto dell’INPS;

5. che il ricorso è fondato;

6. che questa Corte ha già ritenuto, anche in riferimento a provvedimenti giudiziali recanti la fissazione di un termine superiore per adempimenti per i quali sia prescritto, per legge, un termine massimo inferiore, che rendere in ogni caso applicabile il termine massimo porrebbe la norma in contrasto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., scaricando sulla parte le conseguenze dell’errore di diritto commesso dal giudice (cfr., fra le altre, Cass. n. 7368/2000 e, da ultimo, Cass. n. 10840/2017);

7. che la sentenza n. 86/1998 della Corte costituzionale ha ritenuto (in un caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione) che, ove l’amministrazione abbia erroneamente indicato un termine superiore a quello di legge per la proposizione del ricorso in via giurisdizionale, vale tale ultimo termine e già non quello fissato dal legislatore;

8. che, analogamente, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative alla stregua della L. n. 689 del 1981, ha statuito, per l’ipotesi in cui manchi, nell’ordinanza-ingiunzione, l’indicazione del termine per ricorrere al giudice a mente dell’art. 22 stessa legge, l’inapplicabilità di preclusioni ai danni della parte (cfr., fra le altre, Cass. 29 ottobre 2004, n. 21001; Cass. 25 luglio 2000, n. 9725; Cass. 7 giugno 2000, n. 7670; Cass. 13 settembre 1997, n. 9080);

9. che, del pari, Cass. 31 maggio 2006 n. 12895, intervenendo ancora in tema di sanzioni amministrative e di omessa o erronea indicazione nell’ordinanza-ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento) del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, ha escluso la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell’autorità cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi;

10. che, inoltre, sulla natura amministrativa della cartella esattoriale e, quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, sull’obbligo di motivazione in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, in applicazione dei principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, si è da ultimo pronunciata questa Corte, con la sentenza 19 aprile 2017, n. 9799;

11. che, in applicazione, nella specie, degli esposti principi, l’errore di diritto commesso dall’amministrazione ha ingenerato un errore scusabile nel destinatario della cartella esattoriale, tale da far sorgere il ragionevole affidamento riguardo al diverso e maggiore termine indicato dall’Autorità competente;

12. che, conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per l’esame dell’opposizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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