Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25667 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18651-3119 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 425/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che S.E., cittadino della Nigeria, ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Brescia, in data 8 marzo 2019, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata ordinanza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Considerato che il ricorso consiste in un unico motivo (sebbene numerato come terzo) che rivolge critiche direttamente alla sentenza del tribunale, risultando in tal modo inammissibile, non rivolgendo specifiche censure alla sentenza della Corte d’appello impugnata in questa sede, la quale con incensurabili apprezzamenti di fatto ha escluso la sussistenza di rischi in caso di rimpatrio e di profili di vulnerabilità che possano giustificare le protezioni richieste.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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