Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25666 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12010-2020 proposto da:

COMUNE di MORMANNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

MARADEI;

– ricorrente –

contro

M.M.F., M.R., eredi del Sig.

M.F., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato MARIO MARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1929/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con citazione del 5/2/1990 M.F., in proprio e quale erede del fratello V., citò dinanzi al Tribunale di Castrovillari il Comune di Mormanno chiedendo la determinazione dell’indennità di espropriazione relativamente a un fondo sottoposto a procedimento ablativo per la realizzazione di un edificio scolastico, facendo valere una sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5/1/1981 che aveva riconosciuto il diritto alla liquidazione delle indennità di espropriazione e occupazione secondo la L. n. 385 del 1980;

il Tribunale adito con sentenza del 22/11/2001 riconobbe il diritto dell’attore a una indennità di Euro 997,98;

la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 14/10/2010, dopo aver precedentemente annullato la sentenza di primo grado, ritenuta l’edificabilità del suolo, determinò l’importo dell’indennità di espropriazione in Euro 228.820,71 e di occupazione in Euro 19.664,32;

in seguito al ricorso del Comune di Mormanno la Corte di cassazione con sentenza n. 25404 del 12/12/2016 accolse il secondo motivo di impugnazione, in punto giudizio sull’edificabilità;

secondo la Cassazione, la Corte distrettuale (oltre a incorrere nel denunciato vizio motivazionale, omettendo di confutare i dettagliati rilievi mossi alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio) aveva sostanzialmente eluso il proprio dovere, da un lato, affermando, che le deduzioni del Comune non potevano essere condivise, non essendo stata allegata la relativa documentazione, per tale ragione non verificabile, dall’altro persino trascurando di considerare la natura del procedimento espropriativo, finalizzato, come emerge dagli scritti difensivi di entrambe le parti, alla realizzazione di una scuola media;

la sentenza ha quindi affermato che le previsioni urbanistiche di un determinato Comune sono verificabili – e vanno verificate -indipendentemente dalle produzioni documentali delle parti e ha richiamato l’orientamento, del tutto consolidato, secondo cui la destinazione di aree ad edilizia scolastica configura, un tipico vincolo conformativo – in quanto trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti, ma determina il carattere di non edificabilità delle relative aree, neppure sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato;

con sentenza del 9/10/2019 la Corte di appello di Catanzaro, adita in sede di rinvio, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l’obbligo del Comune di versare in favore delle eredi dell’originario attore, M.M.F. e M.R., la somma di Euro 85.996,84, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo e ha condannato il Comune al pagamento delle spese dell’intero giudizio;

avverso la predetta sentenza, non notificata, del 9/10/2019 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Mormanno con atto notificato il 30/4/2020, svolgendo unico motivo di ricorso, al quale hanno resistito con controricorso notificato il 12/6/2020 le intimate signora M., chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

le controricorrenti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., le proprie difese;

ritenuto che:

con l’unico motivo di ricorso, articolato in plurimi sub-profili, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme e principi in tema di computo degli interessi sull’indennità di espropriazione, e violazione degli artt. 1277,1284,1224 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.;

il motivo proposto dal Comune di Mormanno concerne la rivalutazione monetaria delle indennità di espropriazione e occupazione disposta dalla Corte di appello, che, prese le mosse dalla determinazione delle somme dovute a tale titolo dal Consulente tecnico con riferimento rispettivamente alle date del 19 aprile 1974 (indennità di espropriazione) e del 19 maggio 1973 (indennità di occupazione), ha ritenuto di dover procedere alla “quantificazione della somma liquidabile all’attualità” e alla necessità di rivalutare monetariamente il debito (di valuta) per reintegrare totalmente il patrimonio del creditore (in sostituzione del danno presunto nella misura degli interessi legali) senza il cumulo degli interessi sulla somma rivalutata (altrimenti locupletante) sino alla data della liquidazione con sentenza (cfr sentenza impugnata, pag.10, primo periodo);

il primo profilo di doglianza del Comune di Mormanno, fondato sulla mancata richiesta della rivalutazione monetaria ad opera della parte attrice, cumula aspetti di inammissibilità e manifesta infondatezza, poiché dalla sentenza impugnata risultano le conclusioni presentate dalle attrici in riassunzione e la loro richiesta di “attualizzazione” delle somme loro dovute, mentre il ricorrente non deduce e non dimostra, come avrebbe dovuto per conferire specificità alla doglianza, che tale richiesta costituiva una domanda nuova proposta per la prima volta in sede di giudizio di rinvio;

il secondo profilo, con cui il Comune ricorrente, rivendica la natura di valuta del debito relativo alle indennità di espropriazione e occupazione, appare corretto nel proclamare un principio del tutto condivisibile, poiché secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3738 del 09/03/2012, Rv. 621900 – 01; Sez. 1, n. 17786 del 08/09/2015, Rv. 636854 – 01; Sez. 1, n. 719 del 13/01/2011, Rv. 616122 -01; Sez. 1, n. 3274 del 10/02/2021, Rv. 660506 -01; Sez. 1, n. 20178 del 18/08/2017, Rv. 645212 – 01) la natura di debito di valuta dell’indennità di espropriazione che, a differenza dell’obbligazione risarcitoria, non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova;

tuttavia la censura non coglie il segno e difetta di pertinenza perché la Corte di appello non ha affatto affermato che il debito del Comune aveva natura di valore, ma anzi, nel passaggio motivazionale, sia pur recependo il contenuto di una pronuncia di questa Corte (Sez. 1, 8/11/2005 n. 21640), afferma per relationem la natura di valuta del debito;

in effetti la pronuncia citata, a cui la Corte calabrese ha dichiarato di ispirarsi, ha inteso riconoscere al creditore del debito di valuta il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, ragguagliato concretamente alla svalutazione monetaria, ed escludendo coerentemente il cumulo di tale voce con gli interessi legali anteriori alla sentenza che contiene la liquidazione dell’indennità.

il terzo profilo della censura, con cui il Comune ricorrente deduce violazione del giudicato interno, appare manifestamente infondato perché la cassazione della precedente sentenza della Corte di appello di Catanzaro ad opera della sentenza n. 25404 del 2016 in punto importo delle indennità dovute ha travolto anche le statuizioni, dipendenti, circa la loro attualizzazione ex art. 336 c.p.c.;

il quarto profilo della censura è dedicato dal Comune di Mormanno al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, che, come osservato in relazione al secondo profilo di doglianza, la Corte di appello ha inteso ristorare con la statuizione di attualizzazione degli importi dovuti, come è possibile arguire alla stregua della citazione giurisprudenziale effettuata;

secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (n. 19499 del 16/07/2008 Rv. 604419 – 01), nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali; ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nei caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, ha l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;

in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, ha l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale;

tali principi sono stati violati dalla Corte di appello, che ha attualizzato il credito, senza alcun riferimento ai citati parametri, presuntivamente avuto riguardo alla svalutazione monetaria, neppur allegando gli indici di rilevazione utilizzati, per tutto il lunghissimo arco di tempo considerato (dagli anni ‘70 del secolo scorso al 2019), senza rapportarsi né alla misura pro tempore vigente dell’interesse legale, per vero variata numerose volte e significativamente, né al criterio di commisurazione residuale del pregiudizio espresso dal saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi;

il motivo, in parte qua, è manifestamente fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si atterrà, nella determinazione del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, ai principi di diritto sopra ricordati e provvederà alla liquidazione delle spese anche per il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA