Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25666 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10894-2019 proposto da:

M.A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE

CRISTOFARO 40 SC A, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

CALIGIURI, rappresentato e difeso dagli avvocati VANNI MALAGOLA

ANZIANI, FABRIZIO LUCCHESI;

– ricorrente –

contro

M.A.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 580/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello di M.A.V. avverso sentenza del tribunale di Ravenna, in data 27 ottobre 2010, che aveva rigettato la sua domanda diretta a fare cancellare la trascrizione dell’atto di citazione, su istanza di M.A.M.L., per la divisione giudiziale di beni immobili provenienti da successione per causa di morte. Ad avviso della Corte, essendo il primo atto di citazione, notificato il 7 dicembre 2011, privo dell’indicazione dell’udienza di comparizione e dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, l’appellante lo aveva rinotificato emendato dai vizi in data 15 dicembre 2011, cioè quando il termine lungo di impugnazione era ormai scaduto in data 12 dicembre, sicchè l’impugnazione era tardiva.

Avverso questa sentenza M.A.V. ha proposto ricorso per cassazione, notificato a M.A.M.L., la quale è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso denuncia con un unico motivo la violazione dell’art. 164 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che la nullità della prima citazione in appello era stata sanata con la seconda citazione, emendata dai vizi della prima, con effetto ex tunc, sebbene notificata oltre il termine impugnatorio di decadenza scadente in data 12 dicembre 2011.

Il ricorso è fondato.

Il primo atto di citazione in appello era affetto da un vizio apparente, qual è quello dovuto alla mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, non previsto per l’atto di appello (rd Cass. n. 341 del 2016, SU n. 9407 del 2013), e da un vizio effettivo, determinato dalla mancata indicazione del giorno dell’udienza di comparizione (da individuare, peraltro, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4) di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7. E tuttavia, la rilevata nullità non ha prodotto alcun effetto impeditivo della valida instaurazione del rapporto processuale in appello, se si considera che si trattava di vizio della rocatio in ius che imponeva al giudice di ordinare la rinnovazione della citazione con effetto ex tunc, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164 c.p.c., comma 2, (cd. precedenti citati), e che, soprattutto, analogo effetto sanante aveva prodotto l’intervenuta costituzione in giudizio dell’appellata, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 3, salva la possibile fissazione, su richiesta di parte, di una nuova udienza nel rispetto dei termini (art. 164 c.p.c., comma 3). Si aggiunga che l’appellante aveva provveduto di sua iniziativa e tempestivamente (Otto giorni dopo la notifica del primo atto) ad una nuova notifica dell’atto di citazione che conteneva l’elemento prima mancante, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sicchè deve ritenersi irrilevante che, al momento della notifica della seconda citazione, il termine lungo di impugnazione fosse scaduto.

L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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