Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25665 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25665

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3357/2012 proposto da:

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA

29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, P.I. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7053/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/01/2011 R.G.N. 6423/05.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23.9.2010- 21.1.2011 (nr. 7053/2010) la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva accolto la domanda proposta da R.A. per l’accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile ed ha rigettato la suddetta domanda;

che avverso la sentenza R.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso mentre il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE è rimasto intimato;

che sono state depositate memorie da R.A..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, commi 4 e 5, per avere la sentenza esaminato il requisito reddituale procedendo al cumulo tra il reddito della parte ed il reddito degli altri componenti del nucleo familiare;

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia sulla domanda di riconoscimento dell’assegno di invalidità, di cui ricorrevano i presupposti; tale domanda era stata proposta in via subordinata nel primo grado (ancorchè non richiamata nelle conclusioni del ricorso) e riproposta nella memoria difensiva avverso l’appello incidentale dell’INPS ed in ogni caso sarebbe rientrata nel thema decidendum anche in assenza di una specifica domanda, in quanto compresa nella azione per il conseguimento della pensione di inabilità;

– con il terzo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., per omessa motivazione in ordine ad un’ eventuale implicita pronuncia di rigetto della domanda dell’assegno di invalidità.

che il secondo motivo di ricorso è fondato;

che, quanto al primo motivo, questa Corte ha chiarito, con orientamento cui in questa sede si intende assicurare continuità (Cassazione civile, sez. 6, 07/04/2017, n. 9142, sez. 6 18/04/2016 nr. 7698; sez. lav., 20/10/2014, n. 22150; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2014, n. 9391) che ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità a norma della L. n. 118 del 1971, art. 12, deve tenersi conto non solo del reddito personale dell’invalido ma anche di quello eventuale del coniuge per tutto il periodo decorrente fino alla data di entrata in vigore dello “ius superveniens” di cui al D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5 e 6, convertito con modifiche in L. n. 99 del 2013 (che ha dato invece rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione a decorrere da quella medesima data al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare). In questa prospettiva è stato ritenuto che del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 5 (il quale, nell’elevare i limiti di reddito anteriormente fissati, ha previsto che per il diritto all’assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili il limite di reddito è calcolato con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del soggetto interessato) – costituisse deroga all’orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte cost. sent. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991; Corte Cost. n. 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65^ anno). Si è quindi ribadito che la formulazione letterale della norma, che fa menzione del solo assegno – fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge – non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti sia rimasta assoggettata a questa regola generale. Una conferma a livello sistematico della esistenza di una disciplina differenziata, quanto al requisito reddituale, per la pensione di inabilità e per l’assegno di assistenza, è stata ravvisata nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, nella quale la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta giacchè la norma dispone, con effetto dal 1 gennaio 1992, che ai fini dell’accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali.

Da ultimo, con riferimento alla sostituzione della L. n. 118 del 1971, art. 13, operata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, questa Corte ha evidenziato che il legislatore nello stabilire che l’assegno mensile è erogato con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12, ha ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle “condizioni” (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione, il che è di per se indicativo del fatto che in epoca anteriore tale disciplina – anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti – era diversa.

che è fondato invece il secondo motivo. In questa sede si condivide il principio, già affermato da questa Corte (Cass. sez. 6, 17/02/2016 nr. 3027; sez. 6, 09/06/2015 nr. 11961; sez. lav. 06/09/2006 nr. 19164; 20/08/2003 nr. 12266), secondo cui la domanda dell’assegno di invalidità è implicitamente compresa in quella di attribuzione della pensione di inabilità civile, atteso che tra i due benefici assistenziali ricorre un rapporto di continenza, configurandosi l’assegno come un minus rispetto alla pensione.

Peraltro nella fattispecie di causa nel corpo del ricorso di primo grado (alle pagine 1 e 2) si formulava domanda subordinata di attribuzione dell’assegno di invalidità civile e tale domanda subordinata veniva riproposta nella memoria difensiva depositata in resistenza all’appello incidentale dell’INPS avverso la pronunzia di attribuzione nel primo grado della pensione di inabilità civile (pagine 5 e 6 della memoria).

Diversamente da quanto sostenuto dall’INPS nel controricorso l’invalida non aveva onere di proporre appello ben potendo limitarsi a riproporre la domanda subordinata di riconoscimento dell’assegno, che era rimasta assorbita nella statuizione di primo grado a seguito dell’accoglimento della domanda di attribuzione della pensione.

Il giudice dell’appello non si è pronunziato sulla domanda relativa all’assegno limitandosi ad indicare le ragioni per le quali ai fini della pensione di inabilità civile le modalità di computo del reddito erano diverse rispetto a quelle previste per l’assegno.

L’esame del terzo motivo resta assorbito, in quanto con esso si prospetta un vizio di motivazione alternativo a quello di omessa pronunzia denunziato con il secondo motivo;

che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, affinchè esamini la domanda subordinata di attribuzione dell’assegno di invalidità civile;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata il relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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