Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25665 del 15/11/2013
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25665 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 29097-2007 proposto da:
BIANCO SILVIA LAURA, RADAELLI ANNAMARIA, BIANCO
NICOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
ALBERICO II 35, presso lo studio dell’avvocato
CHIAPPARELLI FRANCO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SALA VITTORIO giusta delega a
margine;
– ricorrenti –
2013
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
–
intimati
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del
Data pubblicazione: 15/11/2013
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– resistente –
di BARI, depositata il 05/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CHIAPPARELLI che
si riporta agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.
avverso la sentenza n. 37/2006 della COMM.TRIB.REG.
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29097-07
In fatto e in diritto
Premesso che Annamaria Radaelli, Nicola Bianco e Silvia
Laura Bianco impugnavano un avviso di liquidazione
dell’imposta complementare Invim, oltre sanzioni e
interessi, emesso dall’agenzia delle entrate, ufficio di
commissione tributaria provinciale di Bari passata in
giudicato;
–
che il loro ricorso veniva respinto con sentenza
confermata in appello;
– che i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione
sorretto da tre motivi e l’agenzia delle entrate non ha
svolto difese;
– che in prossimità dell’udienza di discussione è stata
depositata un’istanza di rinuncia al ricorso, previamente
notificata all’amministrazione;
– che l’istanza rispetta i requisiti di cui all’art. 390
c.p.c., essendo stata sottoscritta dal difensore munito di
mandato speciale;
p.q.m.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
Gioia del Colle, a seguito di una sentenza della