Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25665 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13289-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3492/24/2014 della COMMISSIONE REGIONALE della

Sicilia, del 15/01/2014 depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’agenzia delle entrate, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3492/24/2014, depositata in data 12/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno (l’imposta 2005, dal contribuente socio della Igea Costruzioni srl, società a ristretta base azionaria, a fronte dell’imputazione, pro-quota, del maggior reddito accertato nei confronti della società, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo Marzialmente accolto il ricorso del contribuente (annullando la sola ripresa a tassazione relativa non anche quella a fini irpef).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’esito del giudizio doveva seguire le sorti del giudizio relativo all’avviso di accertamento notificato alla società, conclusosi con sentenza della CTR di accoglimento dell’appello della società, con annullamento del suddetto atto impositivo, non potendo essere “alcun addebito al socio”, “una volta ritenuta la legittimità dell’operato della società.”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere i giudici della C.T.R. integrato il contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, nonchè la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29.

La censura è infondata, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario, affermato per le società di persone (Cass., Sez. Un. 4 giugno 2008, n. 14815), anche se il giudizio nei confronti del socio di società di capitali, a ristretta base azionaria, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa. Entro tali termini, l’accertamento nei confronti della società costituisce un presupposto dell’accertamento nei confronti dei soci in quanto indispensabile antecedente logico giuridico dello stesso, in forza dell’unico atto amministrativo dal quale entrambe le rettifiche promanano”. (Cass. 2214/2011).

2. La ricorrente con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per difetto dei requisiti minimi motivazionali, essendosi giudici della C.T.R. limitati ad un mero rinvio alla decisione di accoglimento proposto dalla società IGEA.

La censura è infondata, non ricorrendo il denunciato vizio di omessa motivazione. Invero, la decisione non risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale ad accogliere tali ragioni, sia pure in modo estremamente succinto. Risultano, di conseguenza, individuati il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo (si vedano ancora, in argomento, le sentenze di questa Corte un. 98113/9013, 1573/2007, 25138/2005).

3. La ricorrente, con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c., in quanto la C.T.R. si sarebbe unicamente basata su di una pronuncia non definitiva, resa nel giudizio riguardante la società.

La censura è fondata.

Questa Corte ha più volte chiarito che tra il giudizio relativo all’accertamento del reddito di società di capitali e quello promosso del socio, avente ad oggetto la pretesa fiscale corredata al reddito di partecipazione presuntivamente ritratto in ragione della partecipazione alla società, corre un rapporto di preiudizialità necessaria che impone la sospensione del procedimento relativo al socio in attesa della definizione di quello pendente nei confronti della società (cfr. Cass. n. 1867/2012; Cass. 4564/2015). Tali principi sono stati recentemente ribaditi (Cass. 23323/2014), riconoscendo che, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione, conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1999, n. 346, art. 1 e art. 995 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (cfr. anche Cass. 21678/2015).

A tali principi non si e attenuto il giudice di appello, avendo annullato la pretesa fiscale nei confronti del socio, sulla base della sola pronuncia, non definitiva, di annullamento dell’avviso di accertamento a carico della società.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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