Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25665 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7509-2019 proposto da:

G.P., V.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CUNFIDA, 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EREDI di T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5168,2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 luglio 2018, ha rigettato il gravame di G.P. e V.G. avverso la sentenza di rigetto della loro domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione di un terreno (in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS)) sito in (OMISSIS), nei confronti di T.A., ritenuta sfornita di prova del possesso utile all’usucapione all’esito dell’attività istruttoria mediante l’esame di testimoni, avendo il G. ricevuto il terreno in detenzione per custodirvi dei cani.

Avverso questa sentenza G.P. e V.G. hanno proposto ricorso per cassazione e depositato una memoria; il T. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di lerce per motivazione omessa o incoerente e illogica, in ordine alla mancata ammissione di una c.t.u. per l’individuazione del terreno e della sua estensione; con il secondo motivo denunciano violazione di legge, per avere giudicato inattendibili i testi da essi indicati e attendibili i testi indicati dalla controparte, le cui dichiarazioni erano state erroneamente utilizzate per la decisione.

Entrambi i motivi sono inammissibili: il primo, alla luce del principio secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la scelta di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego di ammissione del mezzo essere desumibile, anche implicitamente, dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato; il secondo motivo è inammissibile sia perchè la valutazione del giudice di merito sulle risultanze processuali, anche in tema di attendibilità delle deposizioni testimoniali, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (tra le tante, Cass. n. 181 del 1981, n. 766 del 1982), sia perchè nel caso in cui sia dedotta la omessa valutazione, da parte del giudice del merito, di alcune deposizioni testimoniali, il ricorrente ha l’onere, non assolto nella specie, di trascrivere nel ricorso per cassazione il testo integrale o la parte significativa delle eventuali deposizioni pretermesse e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. n. 13625 del 2019, n. 103 del 1996).

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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