Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25665 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11632-2018 proposto da:

PROMIXON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA 561, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCESCO OLIVO, MARCO BELLINI BRESSI;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

RODRIGUEZ PEREIRA 206, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

PERRONE, che lo rappresenta e difende unitamente dall’avvocato DARIO

ALDO RICCARDI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Promixon S.r.l. l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 11 ottobre 2017 (n. rep. 8280/2017) con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata P.F..

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata ordinanza del Tribunale, pronunciando nell’ambito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. e D.Lgs. n. 250 del 2011, art. 15 instaurato dall’odierna parte ricorrente avverso decreto di liquidazione di compensi in favore del C.T.U. ing. P.F., liquidava in favore di quest’ultimo ausiliario la somma di Euro 10.256,00 per compensi oltre spese nella misura di Euro 200,00 ed accessori di legge, condannando la ricorrente Promixon al pagamento delle spese processuali, determinate in Euro 2.300,00, oltre accessori di legge.

Parte controricorrente eccepisce l’inammissibilità dei motivi e, quindi, del ricorso stesso per la proposizione di domande nuove non oggetto di contraddittorio nella precedente fase del giudizio.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 3 dell’Allegato al D.M. 30 maggio 2002, n. 182.

Si lamenta, nella sostanza, che sia stata erroneamente ritenuta rientrante nella detta previsione normativa l’attività espletata dal CTU.

2.- Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 182 del 2002, artt. 1, 2 e 3.

Secondo parte ricorrente il Giudice avrebbe “erroneamente fatto applicazione del criterio a percentuale per scaglioni, mentre invece avrebbe dovuto applicare il differente criterio delle vacazioni”.

3.- Entrambi i motivi non possono essere accolti.

Dall’ordinanza gravata emerge che l’odierna società ricorrente aveva impugnato l’originaria liquidazione dei compensi per mancanza di prova delle spese sostenute dal CTU, per mancato computo del ritardo nel deposito della CTU e per erronea individuazione delle disposizioni da applicare per la quantificazione dei compensi.

Il provvedimento impugnato ha poi correttamente individuato, quale base normativa per la detta liquidazione, rapportata al valore dei macchinari per cui era causa ovvero ad Euro 600mila, il Decreto n. 182 del 2002 e, per i previsti aumenti di legge, il D.P.R. n. 115 del 2002.

Parte controricorrente, fra l’altro, sostiene che l’odierna società ricorrente aveva agito ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo proprio tale tipo di liquidazione tabellare.

Il provvedimento impugnato dei Tribunale di Milano risulta corretto e, per di più, anche conforme a quanto innanzi ad esso richiesto.

Parte ricorrente nulla decisivamente adduce al fine di confutare, in punto di diritto, esattezza della decisione gravata.

In particolare parte ricorrente sostiene che, per la peculiarità dell’accertamento, richiesto al CTU e l’indeterminatezza del valore della controversia, il Giudice avrebbe dovuto applicare il criterio delle vacazioni.

La tesi non ha pregio, giacchè l’ordinanza impugnata ha ben spiegato che la causa concerneva la valutazione dell’esistenza di diritti industriali su macchinari cioè su beni mobili in genere, sicchè ben si prestava ad essere ricondotta all’art. 3 Decreto applicato, riportato anche a pag. 14 del ricorso.

Inoltre, “ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio, una causa va definita di valore “indeterminabile” soltanto quando essa abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica, giacchè l’indeterminabilità va intesa in senso obiettivo. Quale conseguenza di una intrinseca idoneità della pretesa ad essere tradotta in termini precostituiti e disponibili fi dall’introduzione del giudizio” (Cass. 21.12.2017, n. 30732).

Bene ha fatto, quindi, il Tribunale di Milano, potendo individuare una disposizione specifica, a non applicare il criterio residuale delle vacazioni L. n. 319 del 1980, ex art. 4 e di cui all’art. 1 delle Tabelle di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e D.M. 30 maggio 2002, che commisura l’onorario al tempo necessario al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico (Cass. 2/9/2013, n. 20116).

3.- In conclusione i motivi sono inammissibili.

4.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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