Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25664 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20791-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G., P.P. (in qualità di erede di

D.P.), D.U. (in qualità di erede di

D.B.), B.F., D.R.,

B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/23/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 13.3.078,

depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 61/23/08, la CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Fiorenzuola D’Arda avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.P., D.U., D. G., B.F., B.P. e D. R., nei confronti degli avvisi di accertamento, ai fini IRPEF per l’anno 1999, con i quali l’Ufficio aveva accertato l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla vendita – effettuata dai medesimi a favore della Immobiliare Rio delle Fontane s.r.l., con atto registrato il 4.2.99 – di terreni originariamente di natura agricola, ma già inseriti – al momento della stipula dell’atto di vendita – nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Cadeo (PC) come suoli edificatori.

La C.T.R., riteneva, invero, che detti terreni dovessero essere considerati ancora agricoli, essendo stato il PRG soltanto adottato dal Comune, ma non approvato dalla Regione, e che non potesse neppure farsi riferimento, nella specie, al concetto di area fabbricabile enunciato dal D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006, trattandosi di disposizione non applicabile retroattivamente (la fattispecie concreta si era verificata nel 1999), poichè non avente valenza interpretativa.

Avverso la sentenza n. 61/23/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, co. 1, lett. b) e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito nella L. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorso si palesa manifestamente fondato. Ed invero, come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare, le plusvalenze realizzate – come nel caso di specie – mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano rilievo alcuno eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass. S.U. 25505/06, Cass. 15282/08, 7329/11).

Nè può dubitarsi del fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello – la norma di cui all’art. 36, comma 2 abbia natura di disposizione normativa interpretativa, in ordine all’edificabilità di un’area (cfr. Cass. S.U. 25505/06); sicchè detta disposizione è certamente applicabile retroattivamente alla fattispecie concreta.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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