Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25664 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 825-2020 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 20, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO MAGNANTI che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6314/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con sentenza del 21/10/2019 la Corte di appello di Roma – sezione specializzata in materia di impresa, in integrale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di impresa in data 11/9/2017, ha condannato P.C., quale amministratore di fatto della società, dichiarata fallita il 31/7/2012, al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di Euro 2.433.987,90 in favore del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), per atti di mala gestio oltre alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio;

la Corte di appello, ritenuta preliminarmente legittima la produzione di ulteriori documenti prodotti nel giudizio di appello perché di formazione o acquisizione incolpevole successiva al giudizio di primo grado, ha rivalutato gli elementi di prova, documentale e testimoniale, forniti dall’appellante e ha ritenuto in capo a P.C., socia e legale rappresentante della società proprietaria dell’azienda, lo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto della società fallita e non già di mera dipendente e capo-reparto della società affittuaria, a ciò non ostando il concorrente ruolo gestorio espletato dalla sorella o da altri familiari;

la Corte di appello ha ravvisato in capo all’amministratrice de facto così individuata una pluralità di gravi condotte omissive e ha ritenuto sussistente una situazione di abbandono gestionale e di inadempimento di ogni norma di corretta amministrazione, tali da giustificare il collegamento causale con l’intero deficit patrimoniale della società fallita;

avverso la predetta sentenza, notificata il 24/10/2019, con atto notificato il 20/12/2019 ha proposto ricorso per cassazione P.C., svolgendo due motivi di ricorso, al quale ha resistito il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. con controricorso notificato il 28/1/2020, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

la parte controricorrente ha illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;

ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2392 e 2639 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., non sussistendo in capo alla ricorrente il ruolo di amministratore, neppure di fatto;

il motivo appare inammissibile perché, sotto l’apparente egida della dedotta violazione degli artt. 2392,2639 e 2697 c.c. e dei criteri di accertamento della qualità di amministratore di fatto di una società, tende a chiedere alla Corte di legittimità la rivalutazione delle risultanze istruttorie e la revisione dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, con indebita invasione del giudizio di merito;

la Core capitolina, con ampia motivazione, ben più che idonea a soddisfare lo standard del cosiddetto “minimo costituzionale”, ha puntualmente e specificamente criticato le valutazioni, ritenute riduttive e atomistiche, espresse dal Tribunale e ha dato conto, in modo articolato e dettagliato, dei convergenti elementi che suffragavano le sue difformi conclusioni con riferimento a elementi presuntivi, deposizioni testimoniali, risultanze documentali, indagini di polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche e elementi indiziari provenienti da notizie di stampa;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2392,2393,2394,2394 bis e 2697 c.c. e si duole del fatto che la Corte di appello abbia liquidato il danno a suo carico utilizzando il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare;

il motivo è manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.c., n. 1, perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento;

nel procedere alla liquidazione del danno in misura pari alla differenza fra attivo e passivo fallimentare, la Corte capitolina, infatti, si è attenuta alle indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 9100 del 6/5/2015;

secondo tale pronuncia, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore;

nella fattispecie la Corte di appello ha puntualmente soddisfatto tali presupposti, motivando ampiamente al proposito e accertando una situazione di totale abbandono gestionale e di inadempimento di ogni norma di corretta amministrazione, fra cui il mancato invio delle dichiarazioni fiscali, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità circa la corrispondenza integrale tra il riscontrato deficit patrimoniale e le conseguenze delle generalizzate violazioni degli obblighi gestori degli amministratori;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 11.300,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA