Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25663 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20780-2009 proposto da:

WENDER SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del suo

liquidatore nonchè legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE JONIO 359, presso lo studio dell’avvocato

GENTILI ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRACCI CLEMENTINA,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 28.3.08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 67/2/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dalla Wender s.r.l. avverso la decisione di prime cure, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti dalla società contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per gli anni di imposta 1999 e 2000. Il giudice di appello riteneva, invero, sussistenti i presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 e disattendeva le censure mosse dalla Wender s.r.l.

in relazione alla motivazione degli atti impugnati.

Avverso la sentenza n. 67/2/08 ha proposto ricorso per cassazione la Wender s.r.l articolando quattro motivi, L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato. Con i primi due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – la Wwnder s.r.l. deduce, infatti, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume, invero, la ricorrente che l’omessa notifica, nei suoi confronti, del processo verbale di constatazione, in violazione della norma suindicata, le avrebbe impedito il pieno esercizio del diritto di difesa, e che su tale eccezione la CTR non avrebbe minimamente motivato. La censura, ad avviso del relatore, si palesa destituita di fondamento. Ed invero, l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, ben può essere motivato “per relationem”, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal senso dell’Amministrazione finanziaria non può, pertanto, essere di per sè censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale, sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto finale. Ne discende che, in sede di legittimità, il contribuente che intenda contestare l’accertamento dell’adeguatezza della motivazione “per relationem” dovrà specificamente indicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza, ed il pregiudizio che ne sia derivato al proprio diritto di difesa (Cass. 2907/10).

Ebbene, nel caso di specie, per un verso, la contribuente non ha in alcun modo specificato le ragioni per le quali detto rinvio relazionale all’atto presupposto (il p.v.c.) abbia determinato, in concreto, un vizio della motivazione dell’atto finale (l’avviso di accertamento) ed un conseguente pregiudizio ai propri diritti;

dall’altro lato, la CTR ha, sul punto, escluso la sussistenza del vizio di motivazione dell’atto impositivo, “se non altro per aver posto il contribuente in grado di svolgere tutte le difese ritenute opportune in merito a tutte le contestazioni formulate dall’ufficio”.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale la Wender s.r.l., deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si palesa, poi, del tutto inammissibile, atteso che la ricorrente si duole, in sostanza, dell’omessa pronuncia in ordine ad una doglianza relativa all’applicazione di un determinato coefficiente di redditività, vizio che la contribuente avrebbe dovuto censurare ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 (nullità del procedimento e della sentenza), e non certo con il dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Del pari si palesa inammissibile, ad avviso del relatore, il quarto motivo, con il quale la ricorrente deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo del giudizio, considerato che la Wender s.r.l. lamenta l’errata applicazione di una normativa (quella di cui al D.L. n. 853 del 1984) che non si attaglierebbe al caso concreto; sicchè il vizio – com’è del tutto evidente – avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE i rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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