Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25663 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2037-2019 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CORNELIA 65, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE GUARIGLIA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL UNINOMINALE N. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 4458/2014 del TRIBUNALE di NOCERA

INFERIORE, depositato il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del li) dicembre 2018, ha dichiarato inammissibile l’opposizione di A.C. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl Uninominale per un credito, di Euro 84913,44, relativo all’attività lavorativa svolta presso la fallita con le mansioni di contabile, per mancata prova della tempestività dell’opposizione, mancata allegazione del provvedimento di rigetto del giudice delegato e del ricorso per l’ammissione al passivo e mancata produzione della documentazione a dimostrazione del credito.

A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 99 L. Fall., artt. 116 e 210 c.p.c., per avere ritenuto non provata la tempestività dell’opposizione. Esso è fondato, risultando dagli atti che il decreto del giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo è del 17 luglio 2014 e che l’opposizione è stata proposta con ricorso depositato in cancelleria in data 31 luglio 2014, dunque tempestivamente nel termine di trenta giorni che, ai sensi dell’art. 99, comma 1, L. Fall., decorre dalla comunicazione del decreto impugnato.

E’ fondato anche il primo motivo, che denuncia violazione di legge, per avere il tribunale ritenuto di non potere esaminare l’opposizione nel merito in mancanza dei documenti già prodotti in sede di verifica dello stato passivo. Risulta dagli atti che il ricorrente in opposizione aveva fatto i necessari riferimenti alla domanda di ammissione al passivo fallimentare, di cui aveva illustrato causa petendi e petitum (credito di lavoro maturato dal 19 febbraio 21.)07 al 15 novembre 2012), e al provvedimento del giudice delegato di esclusione del credito, indicando la documentazione di cui intendeva avvalersi con riferimento a quelli già prodotti nella fase di ammissione al passivo.

Il decreto impugnato ha deciso in senso difforme dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4, L. Fall., deve soltanto indicare i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (vd. Cass. n. 12549 del 2017). La mancata produzione del provvedimento del giudice delegato contestualmente all’atto di opposizione non costituisce causa di improcedibilità del procedimento, non trovando applicazione l’art. 339 c.p.c. al giudizio di cui all’art. 98 L. Fall., atteso che il decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell’art. 96, comma 4, legge fall. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo entra a far parte del fascicolo della procedura e rimane acquisito nella sfera conoscitiva dell’autorità giudiziaria preposta al procedimento. Pertanto, non occorre che chi impugna il decreto di formazione dello stato passivo produca necessariamente tale provvedimento nel corso del giudizio, poichè il tribunale può accedere direttamente al fascicolo della procedura per conoscere il contenuto della statuizione che l’impugnazione intende censurare (vd. Cass. n. 23138 del 2020).

Il ricorso è accolto con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per un nuovo esame e per le spese della presenta fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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