Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25663 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12831-2018 proposto da:

M.O., M.G.A., M.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO CARLO DAL PRA’;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FONTANIVA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo

studio dell’avvocato EUGENIO PICOZZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNA DI DANIELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2940/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto di citazione davanti al Tribunale di Padova, B.B., in qualità di procuratore di Z.S., conveniva in giudizio il Comune di Fontaniva, chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione del terreno censito al catasto dell’omonimo comune al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il Tribunale, istruita la causa con l’acquisizione di documenti, prova per testimoni e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1778/2016 accoglieva la domanda attorea, dichiarando l’intervenuta usucapione in favore di Z.S..

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Fontaniva. In seguito al decesso di Z.S., si costituivano in giudizio, in qualità di eredi, M.O., M.G.A. e M.V..

Con sentenza 21 dicembre 2017, n. 2940, la Corte d’appello di Venezia, rilevata la non univocità delle condotte dell’originaria attrice idonee a manifestare la sua volontà di possedere uti dominus, non confermate dalle risultanze testimoniali e dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva il gravame e, riformando integralmente la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di parte attrice ed accoglieva quella proposta in via riconvenzionale dal Comune di Fontaniva di rilascio dell’area, occupata senza titolo.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione M.O., M.G.A. e M.V..

Resiste con controricorso il Comune di Fontaniva.

Il controricorrente ha depositato atto di costituzione in giudizio mediante nuovo difensore, datato 13 febbraio 2019, e nota spese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi che lamentano violazione ed errata applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.c., il primo in relazione all’art. 2729 c.c. per errata affermazione circa la mancanza di prova di un valido possesso ad usucapionem, il secondo in relazione all’art. 115 c.p.c. per errato presupposto che non sarebbe stato contestato il fatto dedotto dal Comune che Z. avrebbe avuto la detenzione e non il possesso dei terreni perchè avrebbe proseguito nella locazione degli stessi iniziata dal padre, il terzo in relazione all’art. 116 c.p.c. per errata affermazione circa la mancanza di prova in ordine alla identificazione dei terreni oggetto della domanda di usucapione.

Il ricorso non può essere accolto. I tre motivi, che pure in rubrica contestano violazioni di legge, in realtà criticano la puntuale e analitica valutazione operata dal giudice d’appello degli elementi di prova, che lo ha portato ad escludere l’esercizio del possesso uti dominus di Z.S., valutazione che, essendo stata adeguatamente motivata, è insindacabile da questa Corte di legittimità. Va precisato, in relazione al secondo motivo, anzitutto che, cfr. Cass. 23710/2018, il principio di non contestazione informa il processo civile e trova fondamento non nel solo art. 115 c.p.c. (per i ricorrenti inapplicabile ratione temporis alla fattispecie) e poi che il giudice d’appello non ha ritenuto – come invece affermano i ricorrenti -non contestato il fatto che Z.S. avesse avuto la detenzione del terreni, ma che “l’originario mappale (OMISSIS) faceva parte di un compendio di terreni pervenuti al Comune a seguito di lascito a beneficio dei poveri e, nell’ambito di un programma generale di affitto dei terreni, veniva concesso in affitto al padre dell’attrice”.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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